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Visualizza Versione Completa : FMI/ASI vespa radiata d'uffico con libretto senza targa



norton
20-12-14, 02:36
ciao a tutti,vi chiedo un informazione,se si possiede una vespa radiata d'ufficio e si e in possesso del libretto originale ma la targa non c'e' piu e fattibile per poter tenere la targa di origine averne una replicata e iscriversi alla fmi? la pratica viene cmq accettata o in caso ti targa replicata non si puo'? ho visto in rete che sono praticamente uguali......il problema e che non vorrei la targa nuova,grazie a chi mi da qualche consiglio ciao

ggiorgio15
20-12-14, 08:04
l'fmi forse non se ne accorgerebbe che la targa è una replica,il problema è che quello che vuoi fare è illegale...
la stessa vendita di targe per uso collezionistico andrebbe regolamentata meglio

GiPiRat
20-12-14, 11:45
ciao a tutti,vi chiedo un informazione,se si possiede una vespa radiata d'ufficio e si e in possesso del libretto originale ma la targa non c'e' piu e fattibile per poter tenere la targa di origine averne una replicata e iscriversi alla fmi? la pratica viene cmq accettata o in caso ti targa replicata non si puo'? ho visto in rete che sono praticamente uguali......il problema e che non vorrei la targa nuova,grazie a chi mi da qualche consiglio ciao
La riproduzione di una targa che si sostituisca all'originale è illegale! Le targhe prodotte "per collezionisti" sono sprovviste del marchio dello Stato e delle caratteristiche proprie delle vere targhe, un rappresentante delle FdO o un esaminatore della motorizzazione se ne accorge appena le vede o le tocca, e così dev'essere, perché la riproduzione di targhe vere è un reato, come lo è utilizzare una targa contraffatta su un veicolo.

Tanto per capirci, ecco a cosa si va incontro:
Art. 100 del CdS, comma 12: Chiunque circola con un veicolo munito di targa non propria o contraffatta è punito con sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.988 ad euro 7.953.
Comma 14: Chiunque falsifica, manomette o altera targhe automobilistiche ovvero usa targhe manomesse, falsificate o alterate è punito ai sensi del codice penale.
Comma 15: Dalle violazioni di cui ai commi precedenti deriva la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della targa non rispondente ai requisiti indicati. Alle violazioni di cui ai commi 11 e 12 consegue la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo o, in caso di reiterazione delle violazioni, la sanzione accessoria della confisca amministrativa del veicolo. La durata del fermo amministrativo è di tre mesi, salvo nei casi in cui tale sanzione accessoria è applicata a seguito del ritiro della targa. Si osservano le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.

Vedi tu se ne vale la pena.

Ciao, Gino