l'articolo si inserisce nel più complesso sistema dell'acquisizione dela proprietà dei beni...e non serve solo per i casi di eredità o altro, ma per voluta previsione del c.c di allegerimento e facilitazione della circolazione dei beni...ricordate che il nostro codice ha più di 60 anni e in alcune parti si può far risalire ai codici napoleonici e al diritto romano e spesso vi sono norme che non sono nemmeno lontanamente state pensate per agevolare tali operazioni che per quanto lecite residuano di una responsabilità morale non del tutto impossibilmente impugnabile in ambito processuale...comunque...siccome sul libreto i dati del proprietario ci sono vale la pena sprecare un pò di tempo a cercarlo e sentirlo di persona...in caso poi fosse defunto e il tizio non fosse un parente ...beh...meglio cautelarsi con una bella dichiarazione scritta al momento della vendita stessa e quindi autenticata dalla firma del funzionario...in quanto questo è un atto di diligenza che in sede legale rende opponibile la trascrizione a terzi, fugando il dubbio della malafede dell'acquirente...fidarsi è bene non fidarsi è meglio