
Originariamente Scritto da
Horusbird
Se non si conosce o non si può reperire il vecchio proprietario o eventuale erede si può ricorrere all’ ex artico 2688 se e solo se si è certi che il vero proprietario non si presenti in futuro a rivendicare la proprietà della Vespa, altrimenti potreste avere dei fastidi.
In pratica l'effettivo proprietario del mezzo non è la persona cui è intestato il veicolo al P.R.A.
In questo caso l'effettivo proprietario, può comunque vendere il proprio veicolo ed ottenere la trascrizione al P.R.A. Per richiedere la trascrizione ex art. 2688 c.c. il c.d.p. non può essere utilizzato né come nota di presentazione né per redigere l'atto di vendita. Andrà pertanto utilizzato il mod. NP - 3B, sul quale si dovrà barrare la casella "Iscriz./Trascriz. ex Art. 2688". L'atto dovrà essere in forma bilaterale (con firma autenticata dal notaio sia del proprietario non intestatario del veicolo sia dell'acquirente) in duplice originale in bollo e dovrà contenere la dichiarazione che la vendita viene effettuata da proprietario non intestatario e la trascrizione avverrà ai sensi dell'art. 2688 C.C.
La trascrizione di questi atti è soggetta al raddoppio della I.P.T. (Imposta Provinciale di Trascrizione) e, allo stato attuale, deve essere richiesta obbligatoriamente all'Ufficio Provinciale ACI territorialmente competente (cioè, della provincia in cui risiede il soggetto intestatario al P.R.A.).