
Originariamente Scritto da
gigi7211
Art. 1.3 - Validità territoriale
L’assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del
Vaticano, della Repubblica di San Marino e degli Stati dell’Unione Europea,
nonché per il territorio di Andorra, della Croazia, dell’Islanda, del Liechtenstein,
della Norvegia, del Principato di Monaco e della Svizzera.
Per la circolazione sul territorio degli altri Stati indicati sul certificato internazionale
di assicurazione (Carta Verde) le cui sigle non siano barrate, l’assicurazione
è operante a condizione che sia stato rilasciato dalla Società detto certificato
ed il premio sia stato pagato.
Sezione 1
Condizioni
Generali