Visto che molti mi chiedono spesso chiarimenti sulle circolari che bloccano le reimmatricolazioni dei veicoli demoliti o di cui non si conosce la provenienza, le riporto in questo topic, specificando che le argomentazioni sono pretestuose e non tengono conto della legislatura vigente, come da allegati.
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Dipartimento per i trasporti terrestri
Direzione generale per la motorizzazione
Roma 23 febbraio 2006
Prot. N. 388/M361
OGGETTO Reimmatricolazione di veicolo già radiato per demolizione – Quesito
Si riscontra la nota pro. N. 17904 del 13 gennaio 2006, relativa all’oggetto.
In particolare, codesto Ufficio chiede se sia possibile procedere alla nuova immatricolazione di veicoli già radiati volontariamente dal P.R.A. per demolizone, e successivamente iscritti nei registri storici muniti di certificazione delle caratteristiche tecniche A.S.I.
Al riguardo si fa presente quanto segue.
Con decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209 è stata data attuazione alla direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso.
A norma dell’articolo 3, comma 1 lettere a) e b), di tale provvedimento sono definiti rispettivamente come “veicoli”, i veicoli a motore appartenenti alle categorie M1 e N1di cui all’allegato II, parte A, della direttiva 70/24/CEE, ed i veicoli a motore a tre ruote come definiti dalla direttiva 2002/24/CEE, con esclusione dei tricicli a motore, e come “veicoli fuori uso”, un veicolo di cui alla lettera a) a fine vita che costituisce un rifiuto ai sensi dell’articolo 6 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modifiche.
Il comma 2 dello stesso articolo individua le fattispecie nelle quali un veicolo è classificato fuori uso ai sensi del comma 1, lettera b). Fra queste, ai fini di ciò che qui rileva, è espressamente specificata quella di veicolo ufficialmente privato delle targhe di immatricolazione, che è considerato rifiuto anche prima della consegna a un centro di raccolta: è tuttavia fatta salva l’ipotesi di esclusivo utilizzo in aree private di un veicolo per il quale è stata effettuata la cancellazione dal P.R.A. a cura del proprietario (art. 3, comma 2, lett a), ultimo periodo).
Il comma 3, infine, esclude dal campo di applicazione delle disposizioni di cui al comma 1 lettera b), e conseguentemente alla relativa disciplina, i veicoli storici o di valore per i collezionisti o destinati ai musei, conservati in modo adeguato, pronti all’uso ovvero in pezzi smontati.
Quanto sopra premesso, si ritiene che non sia procedere alla reimmatricolazioen di veicoli volontariamente radiati per demolizione in quanto, a seguito dell’operazione di volontaria cancellazione dal P.R.A. il bene di che trattasi perde definitivamente la qualificazione giuridica di veicolo per acquistare, ope legis, quella di rifiuto ai sensi dell’articolo 6, D.Lg.vo 22/97.
Caso diverso sarebbe invece quello di un veicolo per il quale sia stata effettuata la cancellazione dal P.R.A. a cura del proprietario, dichiarando al contempo che lo stesso sarebbe stato destinato ad esclusivo utilizzo in aree private: in tale ipotesi, infatti, il bene non acquisisce la classificazione di rifiuto – giusta l’espressa previsione del citato art. 3, comma 2, lettera a), ultimo periodo del D.Lg.vo 209/2003 e deve ritenersi applicabile invece, il comma 3 dello stesso articolo, qualora ne ricorrano le condizioni.
Al riguardo, peraltro, la Scrivente sta procedendo ad acquisire il competente parere del Ministero dell’Ambiente per le implicazioni di natura ambientale che riveste l’argomento in parola: va inoltre considerato che la Commissione Europea ha richiesto la modifica, attualmente in itinere, del D.Lg.vo n. 209/2003, nel senso di inibire la possibilità che veicoli radiati (non per definitiva esportazione) possano continuare ad essere utilizzati su aree private anziché essere demoliti.
Nelle more, l’interpretazione logico letterale delle disposizioni suesposte – lasciando impregiudicate le posizioni soggettive di coloro che eventualmente avessero diritto all’immatricolazione di un veicolo di interesse storico e collezionistico radiato per demolizione, a seguito di un’interpretazione più ampia da parte della suddetta Amministrazione – rappresenta il parere di questo Ufficio in merito alle fattispecie in commento.
Saranno tempestivamente comunicate ulteriori diverse indicazioni che al riguardo dovessero pervenire da parte del Ministero dell’Ambiente.
IL DIRETTORE DELLA DIVISIONE
Dott.ssa Liliana Scarpato
Ministero dei Trasporti
Dipartimento per i trasporti terrestri, personale, affari generali e la pianificazione generale dei trasporti.
Direzione generale per la motorizzazione
Prot n. 0110536/23.40.05
Roma, 4 dicembre 2007
Oggetto: reimmatricolazione lambretta
Con la nota allegata in copia, il Sig xx yy nell'evidenziare le difficoltà di registrazione al PRA di un veicolo tipo lambretta LI 125 III serie, sostiene che lo stesso, benchè risultasse demolito, è stato regolarmente reimmatricolato, quale veicolo di interesse storico e collezionistico presso Codesto Ufficio.
Nel merito, pur segnalando che le disposizioni in materia di veicoli di interesse storico e collezionistico sono in fase di revisione, si ritiene che, al momento, la riammissione in circolazione di detti veicoli, indipendentemente dalla loro iscrizione ad uno dei registri previsti dall'art. 60 del codice della strada, debba essere subordinata, tra l'altro, alla verifica che gli stessi fossero già circolanti e mai radiati per demolizione.
il direttore della divisione
dott.ssa Liliana Scarpato
Come già riportato su altre discussioni, vi evidenzio la parte della frase della circolare Prot. N. 388/M361 del 23.02.2006 della dott.ssa Scarpato che NON PRECLUDE AFFATTO le reimmatricolazioni ai veicoli d'interesse storico e collezionistico:
. . . Nelle more, l’interpretazione logico letterale delle disposizioni suesposte – lasciando impregiudicate le posizioni soggettive di coloro che eventualmente avessero diritto all’immatricolazione di un veicolo di interesse storico e collezionistico radiato per demolizione, a seguito di un’interpretazione più ampia da parte della suddetta Amministrazione – rappresenta il parere di questo Ufficio in merito alle fattispecie in commento. . . .
Ed anche nella circolare n. 0110536/23.40.05 "si ritiene" (e non "si dispone", lasciando il tutto alla decisione delle singole motorizzazioni, come al solito!) che detti veicoli non possano essere reimmatricolati se non in particolari circostanze, ma "si ritiene" MALE, visto che un decreto legge dispone diversamente, e nessuna circolare può superare una disposizione dello Stato!!! Checché ne pensi la dott.ssa Scarpato!
Infatti, ecco cosa dice l'art. 3 del Decreto Legislativo 24 giugno 2003, n. 209, tuttora vigente, al comma 3:
3. Non rientrano nella definizione di rifiuto ai sensi del comma 1, lettera b), e non sono soggetti alla relativa disciplina, i veicoli d'epoca, ossia i veicoli storici o di valore per i collezionisti o destinati ai musei, conservati in modo adeguato, pronti all'uso ovvero in pezzi smontati.
Quindi persino i pezzi smontati (telaio ed altro) sono degni di essere reimmatricolati, nel caso!!!
Fate in modo di far valere i vostri diritti!
Ciao, Gino