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Discussione: Discontinuità nelle trascrizioni... ??? vendita con art. 2688

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  1. #1
    VRista Senior L'avatar di elFeliz
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    Discontinuità nelle trascrizioni... ??? vendita con art. 2688

    Salve a tutti.

    Sul certificato di proprietà di una Vespa, nel campo "Gravami, ipoteche, annotazioni", ho letto la seguente dicitura:

    Non risultano iscritte ipoteche
    Atto di vendita del... 2005
    Discontinuità nelle trascrizioni ai sensi dell'art. 2688 c.c.

    Qualcuno può spiegarmi consa significano queste "discontinuità"?

    Grazie!

  2. #2
    VRista Platinum L'avatar di signorhood
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    Riferimento: Discontinuità nelle trascrizioni... ???

    Art. 2688 Continuità delle trascrizioni
    Nei casi in cui, per le disposizioni precedenti, un atto di acquisto è soggetto a trascrizione, le successive trascrizioni o iscrizioni non producono effetto se non e stato trascritto l'atto anteriore di acquisto.
    Quando l'atto anteriore di acquisto è stato trascritto, le successive trascrizioni o iscrizioni producono il loro effetto secondo l'ordine rispettivo, salvo il disposto dell'art. 2644.

    Questo è quello che dice l'articolo cosa significhi non riesco ad immaginarlo.

  3. #3
    VRista Senior L'avatar di elFeliz
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    Riferimento: Discontinuità nelle trascrizioni... ???

    Mi sa che ci vuole il grande GiPirat...

    Se può essere utile per l'analisi del caso specifico, ho fatto appena fatto anche una visura on-line della Vespa in questione. Lì non ci sono cenni a questa cosa.

  4. #4
    Staff VRista Silver L'avatar di MrOizo
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    Riferimento: Discontinuità nelle trascrizioni... ???

    ....allora, vi sono determinate categorie di beni mobili per i quali il legislatore, a causa del loro valore intrinseco, ha previsto che i trasferimenti di proprietà siano soggetti a trascrizione, cioè iscritti in un pubblico registro, in maniera del tutto analoga ai beni immobili, e tra queste categoria di beni mobili registrati vi sono i mezzi di locomozione; ora, il registro ha appunto lo scopo di certificare la proprietà del bene, consentendo inoltre una ricerca storica sul titolo di proprietà attuale; esempio: la vespa x era di A, che poi ha venduto a B che poi ha venduto a C;C è l'attuale proprietario e il suo titolo di proprietà "deriva" dalla trascrizione a suo favore effettuata da B che a sua volta deriva il suo titolo dalla trascrizione effettuata dal primo proprietario, A:per questo motivo, come dice l'art. 2688 perchè ci sia continuità nelle trascrizioni, deve essere rispettato l'ordine temporale nelle trascrizioni: cioè, se ad esempio, la trascrizione di B dovesse essere antecedente al titolo di proprietà di A, tale trascrizione sarebbe nulla, per la legge ci deve essere una continuità temporale; fin qui ci dovremmo essere, no?Ora invece immaginiamo che A, che è il primo proprietario della vespa debba invece risarcire B per un danno causatogli e che, non volendo egli risarcire volontariamente tale danno, in seguito a regolare sentenza, subisca l'esproprio della vespa a favore di B;B non può regolarmente intestarsi la vespa, perchè A non ha nessuna intenzione di volturare a favore di B la sua proprietà;in questo caso allora entra in gioco l'interpretazione , un pochino "estensiva" per i più tecnici, visto che nasce per un motivo e viene impiegata per un altro, dell'art 2688;ci si inventa la "discontinuità" nelle trascrizioni, termine che finisce per indicare che fra A e B non c'è stato un pacifico rapporto di compravendita, ma il trasferimento di proprietà è stato un pochino più "sofferto", cioè il titolo di B deriva sì dal titolo di A, ma in seguito ad una coercizione,un atto dispositivo del giudice, nel caso in esame non in seguito ad una libera manifestazione di volontà.(per la legge: non in seguito ad un atto di acquisto, ecco trovato il busillis, visto che il 2688 menziona solo questa possibilità)....ecco perchè alcuni notai, spesso con non richiesta solerzia, tendono a sconsigliare l'acquisto di beni registrati se vi è stata una discontinuità nelle trascrizioni, perchè potrebbe spuntare all'improvviso qualche avente causa ad altro titolo, ad esempio un altro creditore di A, avente credito precedente a B, che rivendichi a sua volta il bene ad esecuzione del suo credito.....
    e allora il pra, con quella bella frasettina si toglie ogni impiccio.....cioè, nel caso specifico, quella frase che il nostro amico ha letto nel suo certificato di proprietà significa che tra i passaggi di proprietà che ha avuto quella vespa, ce n'è stato almeno uno "turbolento".......teniamo presente che il pericolo di vedersi rimesso in gioco il proprio titolo da terzi verrebbe definitivamente scongiurato dall'usucapione del bene, per la quale occorrerebbe avere la buona fede(e cioè la non conoscenza che vi sono altri titoli di proprietà "concorrenti", diciamo così per semplificare) e il possesso per 10 anni;ora, nel caso specifico, direi che non c'è da preoccuparsi, visto che le probabilità che possa presentarsi un tale inconveniente sono veramente così scarse da tendere allo zero....visto anche lo scarso valore intrinseco del bene, il discorso potrebbe essere diverso per un immobile dove in gioco di solito vi sono somme di denaro di gran lunga superiori.....
    runnin' beat on the seat on:Laverda 600 Montjuic MKII 1979;Yamaha XT600K 34F 1988;Yamaha RD350LC 4L0 1982;Yamaha RD350LC 1WT 1987;Honda CBR600FM 1991;Honda XRV 750 RD07A 2001;Honda Sky 50 1997;circa 25 vespe....ma tra poco butto tutto!!

    "Hot tramp, I love you so......."R.I.P. Duke....

  5. #5
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    Riferimento: Discontinuità nelle trascrizioni... ???

    traduco il kilometrico post del DOTTOR OIZO:

    si trova quella scritta quando il passaggio di proprietà viene effettuato da proprietario non intestatario usufruendo, appunto, dell'art. 2688
    prova

  6. #6
    Staff VRista Silver L'avatar di MrOizo
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    Riferimento: Discontinuità nelle trascrizioni... ???

    Citazione Originariamente Scritto da highlander Visualizza Messaggio
    traduco il kilometrico post del DOTTOR OIZO:

    si trova quella scritta quando il passaggio di proprietà viene effettuato da proprietario non intestatario usufruendo, appunto, dell'art. 2688
    Cacchio Francesco, per te la Treccani potrebbe fallire.........
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  7. #7
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    Riferimento: Discontinuità nelle trascrizioni... ???

    Citazione Originariamente Scritto da MrOizo Visualizza Messaggio
    Cacchio Francesco, per te la Treccani potrebbe fallire.........
    E' che lui è un gran pragmatico

  8. #8
    VRista Platinum L'avatar di signorhood
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    Riferimento: Discontinuità nelle trascrizioni... ???

    Citazione Originariamente Scritto da highlander Visualizza Messaggio
    traduco il kilometrico post del DOTTOR OIZO:

    si trova quella scritta quando il passaggio di proprietà viene effettuato da proprietario non intestatario usufruendo, appunto, dell'art. 2688
    Il bignamino della pubblica amministrazione.
    E' vero, l'art. 2688 è il famoso articolo di cui non ci si ricorda mail nome con cui ci si può intestare un veicolo venduto da proprietario non intestatario.
    Pur avendo usufruito di quell'articolo non mi hanno mai stampigliato quella dicitura "poco rassicurante".

    Siamo qui per imparare, non c'è che dire!!!

  9. #9
    Staff VRista Diamond L'avatar di highlander
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    Riferimento: Discontinuità nelle trascrizioni... ???

    non ricordo se viene messa sul libretto la dicitura, appena ho un attimo guardo sul libretto del gilerino, quello che sono sicuro è che risulta dalla visura

    Highlander il bignamino
    prova

  10. #10
    VRista Senior L'avatar di elFeliz
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    Riferimento: Discontinuità nelle trascrizioni... ???

    Innanzitutto grazie a tutti per le risposte!

    Dunque, vediamo un pò se ho capito...

    La "discontinuità nelle trascrizioni" può riferirsi alla vendita di un veicolo da parte di un proprietario non intestatario che, come diceva Totonnino, può essere un suo erede (e fin qui mi sembra tutto abbastanza tranquillo) oppure alla cessione del mezzo in seguito ad un atto giuridico, come diceva MrOizo (e qui la cosa già mi sembra meno rassicurante).

    La dicitura appare solo sul CdP, ma non sulla visura (almeno su quella on-line) nè tantomeno sul libretto.

    Adesso la domanda è: ci sono effettivamente dei rischi di qualsiasi tipo nell'acquisto di una Vespa che in passato abbia registrato una qualsiasi "discontinuità nella trascrizione"?

    Come sempre, grazie!

  11. #11
    Staff VRista Diamond L'avatar di GiPiRat
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    Riferimento: Discontinuità nelle trascrizioni... ???

    La spiegazione è stata data da MrOizo, highlander e Totonnino, aggiungo solo che, nel caso dei veicoli registrati al PRA, non si tratta tanto di usucapione ma di non impugnabilità dell'atto oltre i 3 anni dalla firma dello stesso.

    Detto questo, nella mia esperienza di ormai 3 lustri, solo in un caso mi è capitato di vedere impugnata una vendita con l'art. 2688 e, su centinaia di casi, non mi pare una percentuale significativa. Infatti devi tenere presente che chi impugna questo tipo di vendita deve avere argomenti solidissimi a proprio favore, mentre il possesso è i 9/10 della legge.

    Ciao, Gino

  12. #12
    VRista Senior L'avatar di elFeliz
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    Riferimento: Discontinuità nelle trascrizioni... ???

    Citazione Originariamente Scritto da GiPiRat Visualizza Messaggio
    La spiegazione è stata data da MrOizo, highlander e Totonnino, aggiungo solo che, nel caso dei veicoli registrati al PRA, non si tratta tanto di usucapione ma di non impugnabilità dell'atto oltre i 3 anni dalla firma dello stesso.

    Detto questo, nella mia esperienza di ormai 3 lustri, solo in un caso mi è capitato di vedere impugnata una vendita con l'art. 2688 e, su centinaia di casi, non mi pare una percentuale significativa. Infatti devi tenere presente che chi impugna questo tipo di vendita deve avere argomenti solidissimi a proprio favore, mentre il possesso è i 9/10 della legge.

    Ciao, Gino
    Grazie Gino, grazie a tutti per la vostra disponibilità.
    Mi sembra di capire, in definitiva, che stamo parlando di casi "limite"...

    E per chiudere col caso specifico: anche se questa discontinuità fosse stata registrata nell'ultima transazione, che è avvenuta nel 2005, comunque non sarebbe più impugnabile, essendo passati più di 3 anni, giusto?

  13. #13
    Staff VRista Diamond L'avatar di GiPiRat
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    Riferimento: Discontinuità nelle trascrizioni... ???

    Citazione Originariamente Scritto da elFeliz Visualizza Messaggio
    Grazie Gino, grazie a tutti per la vostra disponibilità.
    Mi sembra di capire, in definitiva, che stamo parlando di casi "limite"...

    E per chiudere col caso specifico: anche se questa discontinuità fosse stata registrata nell'ultima transazione, che è avvenuta nel 2005, comunque non sarebbe più impugnabile, essendo passati più di 3 anni, giusto?
    Giusto!

    Ciao, Gino

  14. #14
    Staff VRista Silver L'avatar di MrOizo
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    Riferimento: Discontinuità nelle trascrizioni... ???

    Citazione Originariamente Scritto da GiPiRat Visualizza Messaggio
    La spiegazione è stata data da MrOizo, highlander e Totonnino, aggiungo solo che, nel caso dei veicoli registrati al PRA, non si tratta tanto di usucapione ma di non impugnabilità dell'atto oltre i 3 anni dalla firma dello stesso.

    Detto questo, nella mia esperienza di ormai 3 lustri, solo in un caso mi è capitato di vedere impugnata una vendita con l'art. 2688 e, su centinaia di casi, non mi pare una percentuale significativa. Infatti devi tenere presente che chi impugna questo tipo di vendita deve avere argomenti solidissimi a proprio favore, mentre il possesso è i 9/10 della legge.

    Ciao, Gino
    Ora, premetto subito che la mia è una questione di puro diritto e che probabilmente nella pratica non si presenterebbe mai, ma non credo che il fatto che l'atto non sia impugnabile trascorsi i tre anni possa automaticamente fare acquisire il titolo di proprietà a chicchessia semplicemente perchè la legge non ne parla come modo di acquisto della proprietà di un bene.....quindi, bene, l'atto di trascrizione precedente non è impugnabile, ma ciò non toglie che qualche avvocato cazzuto non possa in ogni modo opporre altro titolo valido fino a quando l'acquisto del titolo di proprietà non sia incontrovertibile, quindi avvenuto secondo una delle forme previste dal codice civile.....(tanto per essere rompiballe e precisini...sappiate che ho dato Diritto Civile(vent'anni fa, sic!) con un pazzo di professore che per un'ora e mezza di esame mi poneva quesiti simili...allora l'esame di civile da noi si faceva così...non so ora....)
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  15. #15
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    Riferimento: Discontinuità nelle trascrizioni... ???

    Citazione Originariamente Scritto da MrOizo Visualizza Messaggio
    Ora, premetto subito che la mia è una questione di puro diritto e che probabilmente nella pratica non si presenterebbe mai, ma non credo che il fatto che l'atto non sia impugnabile trascorsi i tre anni possa automaticamente fare acquisire il titolo di proprietà a chicchessia semplicemente perchè la legge non ne parla come modo di acquisto della proprietà di un bene.....quindi, bene, l'atto di trascrizione precedente non è impugnabile, ma ciò non toglie che qualche avvocato cazzuto non possa in ogni modo opporre altro titolo valido fino a quando l'acquisto del titolo di proprietà non sia incontrovertibile, quindi avvenuto secondo una delle forme previste dal codice civile.....(tanto per essere rompiballe e precisini...sappiate che ho dato Diritto Civile(vent'anni fa, sic!) con un pazzo di professore che per un'ora e mezza di esame mi poneva quesiti simili...allora l'esame di civile da noi si faceva così...non so ora....)
    Può essere come dici Sergio, ma qui si va veramente su questioni di lana caprina. Che ne siano passati 9,9 o 3 di anni, credo che sia veramente difficile che si presenti qualcuno con titolo valido ed avvocato al seguito per mettere in discussione la proprietà del veicolo.

    Ciao, Gino

  16. #16
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    Riferimento: Discontinuità nelle trascrizioni... ???

    ..questo l'avevo premesso, Gino...
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  17. #17
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    Riferimento: Discontinuità nelle trascrizioni... ???

    Citazione Originariamente Scritto da MrOizo Visualizza Messaggio
    Ora, premetto subito che la mia è una questione di puro diritto e che probabilmente nella pratica non si presenterebbe mai, ma non credo che il fatto che l'atto non sia impugnabile trascorsi i tre anni possa automaticamente fare acquisire il titolo di proprietà a chicchessia semplicemente perchè la legge non ne parla come modo di acquisto della proprietà di un bene.....quindi, bene, l'atto di trascrizione precedente non è impugnabile, ma ciò non toglie che qualche avvocato cazzuto non possa in ogni modo opporre altro titolo valido fino a quando l'acquisto del titolo di proprietà non sia incontrovertibile, quindi avvenuto secondo una delle forme previste dal codice civile.....(tanto per essere rompiballe e precisini...sappiate che ho dato Diritto Civile(vent'anni fa, sic!) con un pazzo di professore che per un'ora e mezza di esame mi poneva quesiti simili...allora l'esame di civile da noi si faceva così...non so ora....)

    MrOizo, in realtà esiste un principio nel nostro ordinamento detto "possesso vale titolo" al quale è ispirato l'art.1162 del Codice Civile che recita: "Colui che acquista in buona fede da chi non è proprietario un bene mobile iscritto in pubblici registri, in forza di un titolo che sia idoneo a trasferire la proprietà e che sia debitamente trascritto, ne compie in suo favore l'usucapione col decorso di tre anni dalla data di trascrizione......."

    Quindi trascorsi tre anni dall'acquisto ai sensi dell'art. 2688, esso non è più impugnabile.

  18. #18
    Staff VRista Silver L'avatar di MrOizo
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    Riferimento: Discontinuità nelle trascrizioni... ???

    Citazione Originariamente Scritto da disco68 Visualizza Messaggio
    MrOizo, in realtà esiste un principio nel nostro ordinamento detto "possesso vale titolo" al quale è ispirato l'art.1162 del Codice Civile che recita: "Colui che acquista in buona fede da chi non è proprietario un bene mobile iscritto in pubblici registri, in forza di un titolo che sia idoneo a trasferire la proprietà e che sia debitamente trascritto, ne compie in suo favore l'usucapione col decorso di tre anni dalla data di trascrizione......."

    Quindi trascorsi tre anni dall'acquisto ai sensi dell'art. 2688, esso non è più impugnabile.
    Mincia!!!!Hai ragione!!!!L'usucapione di buona fede è di 10 anni, art 1161, in buona fede di beni mobili iscritti in pubblico registro, tre anni!Bravo disco68, in pratica ti sei dato il corso monografico di diritto civile del 1986 col prof belfiore!!!chiedo venia, sono trascorsi più di vent'anni.....
    Comunque queste disquisizioni non sono tanto fini a se stesse, perchè ci consentono di approfondire in un certo qual modo questioni assai complesse: ad esempio abbiamo scoperto che comunque c'è un caso, presentandosi il quale ci si può opporre alla trascrizione, anche se sono passati tre anni...cioè l'avvocato cazzuto di prima(specie assolutamente in via d'estinzione...)dovrebbe riuscire a dimostrare che non c'è buonafede, cioè che l'acquirente ha trascritto sapendo che c'era altro titolo valido concorrente...........quindi la tua ultima affermazione non è vera.... l'atto, anche se sono trascorsi tre anni, almeno in questo caso, è impugnabile fino al compimento dei 10 anni dalla data di trascrizione....
    e comunque, non è che la regola "possesso vale titolo" ha ispirato l'usucapione, perchè è esattamente il contrario....per il semplice fatto che l'istituto dell'usucapione ha radici storiche assai più profonde e comunque il campo operativo delle due fattispecie è abbastanza diverso.....se vuoi approfondiamo....
    (aò, vedi che scherzo, eh?)
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