Art. 2688 Continuitā delle trascrizioni
Nei casi in cui, per le disposizioni precedenti, un atto di acquisto č soggetto a trascrizione, le successive trascrizioni o iscrizioni non producono effetto se non e stato trascritto l'atto anteriore di acquisto.
Quando l'atto anteriore di acquisto č stato trascritto, le successive trascrizioni o iscrizioni producono il loro effetto secondo l'ordine rispettivo, salvo il disposto dell'art. 2644.

Questo č quello che dice l'articolo cosa significhi non riesco ad immaginarlo.