....allora, vi sono determinate categorie di beni mobili per i quali il legislatore, a causa del loro valore intrinseco, ha previsto che i trasferimenti di proprietà siano soggetti a trascrizione, cioè iscritti in un pubblico registro, in maniera del tutto analoga ai beni immobili, e tra queste categoria di beni mobili registrati vi sono i mezzi di locomozione; ora, il registro ha appunto lo scopo di certificare la proprietà del bene, consentendo inoltre una ricerca storica sul titolo di proprietà attuale; esempio: la vespa x era di A, che poi ha venduto a B che poi ha venduto a C;C è l'attuale proprietario e il suo titolo di proprietà "deriva" dalla trascrizione a suo favore effettuata da B che a sua volta deriva il suo titolo dalla trascrizione effettuata dal primo proprietario, A:per questo motivo, come dice l'art. 2688 perchè ci sia continuità nelle trascrizioni, deve essere rispettato l'ordine temporale nelle trascrizioni: cioè, se ad esempio, la trascrizione di B dovesse essere antecedente al titolo di proprietà di A, tale trascrizione sarebbe nulla, per la legge ci deve essere una continuità temporale; fin qui ci dovremmo essere, no?Ora invece immaginiamo che A, che è il primo proprietario della vespa debba invece risarcire B per un danno causatogli e che, non volendo egli risarcire volontariamente tale danno, in seguito a regolare sentenza, subisca l'esproprio della vespa a favore di B;B non può regolarmente intestarsi la vespa, perchè A non ha nessuna intenzione di volturare a favore di B la sua proprietà;in questo caso allora entra in gioco l'interpretazione , un pochino "estensiva" per i più tecnici, visto che nasce per un motivo e viene impiegata per un altro, dell'art 2688;ci si inventa la "discontinuità" nelle trascrizioni, termine che finisce per indicare che fra A e B non c'è stato un pacifico rapporto di compravendita, ma il trasferimento di proprietà è stato un pochino più "sofferto", cioè il titolo di B deriva sì dal titolo di A, ma in seguito ad una coercizione,un atto dispositivo del giudice, nel caso in esame non in seguito ad una libera manifestazione di volontà.(per la legge: non in seguito ad un atto di acquisto, ecco trovato il busillis, visto che il 2688 menziona solo questa possibilità)....ecco perchè alcuni notai, spesso con non richiesta solerzia, tendono a sconsigliare l'acquisto di beni registrati se vi è stata una discontinuità nelle trascrizioni, perchè potrebbe spuntare all'improvviso qualche avente causa ad altro titolo, ad esempio un altro creditore di A, avente credito precedente a B, che rivendichi a sua volta il bene ad esecuzione del suo credito.....
e allora il pra, con quella bella frasettina si toglie ogni impiccio.....cioè, nel caso specifico, quella frase che il nostro amico ha letto nel suo certificato di proprietà significa che tra i passaggi di proprietà che ha avuto quella vespa, ce n'è stato almeno uno "turbolento".......teniamo presente che il pericolo di vedersi rimesso in gioco il proprio titolo da terzi verrebbe definitivamente scongiurato dall'usucapione del bene, per la quale occorrerebbe avere la buona fede(e cioè la non conoscenza che vi sono altri titoli di proprietà "concorrenti", diciamo così per semplificare) e il possesso per 10 anni;ora, nel caso specifico, direi che non c'è da preoccuparsi, visto che le probabilità che possa presentarsi un tale inconveniente sono veramente così scarse da tendere allo zero....visto anche lo scarso valore intrinseco del bene, il discorso potrebbe essere diverso per un immobile dove in gioco di solito vi sono somme di denaro di gran lunga superiori.....