Ciao ragazzi, ho messo questa discussione su piazzetta perchè comuqnue è a titolo informativo e non riguarda in particolare le Vespe. Spero che ci sia sul forum qualche esperto in merito di Legge e magari qualche agente assicurativo.
Il mio assicuratore mi ha detto che per applicarmi la legge bersani devo aver acquistato la macchina dopo l'entrata in vigore della legge stessa, quindi ho dato una lettura veloce e non ho proprio capito come mi ha detto l'assicuratore.
Il pezzo di testo della Legge 7/2007 che riguarda le rca è (specialmente quello in neretto):
Art. 5.
Misure per la concorrenza e per la tutela del consumatore nei servizi
assicurativi
1. I divieti di cui all'articolo 8 del decreto-legge 4 luglio 2006,
n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n.
248, si applicano alle clausole contrattuali di distribuzione
esclusiva di polizze relative a tutti i rami danni, a decorrere dal
termine previsto dal medesimo articolo.
2. All'articolo 134 del codice delle assicurazioni private di cui
al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono aggiunti, in
fine, i seguenti commi:
«4-bis. L'impresa di assicurazione in tutti i casi di stipulazione
di un nuovo contratto, anche aggiuntivo al precedente, con le formule
di cui all'articolo 133, a prescindere dalla contestuale vigenza di
un'altra polizza, non puo' assegnare al contraente una classe di
merito piu' sfavorevole rispetto a quella risultante dall'ultimo
attestato di rischio conseguito.
4-ter. Conseguentemente al verificarsi di un sinistro, le imprese
di assicurazione non possono applicare alcuna variazione di classe di
merito prima di aver accertato l'effettiva responsabilita' del
contraente, che e' individuata nel responsabile principale del
sinistro, secondo la liquidazione effettuata in relazione al danno e
fatto salvo un diverso accertamento in sede giudiziale. Ove non sia
possibile accertare la responsabilita' principale, la stessa si
computa pro quota in relazione al numero dei conducenti coinvolti, ai
fini della eventuale variazione di classe a seguito di piu' sinistri.
4-quater. E' fatto comunque obbligo alle imprese di assicurazione
di comunicare tempestivamente al contraente le variazioni
peggiorative apportate alla classe di merito.».
3. All'articolo 136 del codice delle assicurazioni private di cui
al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e' aggiunto, in
fine, il seguente comma:
«3-bis. Il Ministero dello sviluppo economico utilizza il sistema
tariffario completo in tutte le sue estensioni organizzato
dall'ISVAP, sulla base dei dati forniti dalle imprese di
assicurazione, per realizzare un servizio informativo, anche tramite
il proprio sito internet, che consente al consumatore di comparare le
tariffe applicate dalle diverse imprese di assicurazione
relativamente al proprio profilo individuale.».
4. Al primo comma dell'articolo 1899 del codice civile, il secondo
periodo e' sostituito dal seguente: «In caso di durata poliennale,
l'assicurato ha facolta' di recedere annualmente dal contratto senza
oneri e con preavviso di sessanta giorni».
5. Le clausole in contrasto con le prescrizioni del presente
articolo sono nulle ai sensi dell'articolo 1418 del codice civile,
fatta salva la facolta' degli operatori di adeguare le clausole
vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto entro i
successivi sessanta giorni.
La cosa che mi lascia perplesso è la frase "a prescindere dalla contestuale vigenza di un'altra polizza" perchè io l'ho capita come che se la macchina è stata già assicurata in precedenza si può usufruire ugualmente della legge bersani. L'articolo 134 del DL 209/2005 in effetti parla di auto acquistata però questo "acquistata" si potrebbe intuire come che l'auto deve essere di proprietà e non , ad esempio, in leasing o usufrutto.
Beh tutto questo è perchè mi sono stufato di pagare 600 e rotti euro l'anno di assicurazione per una Twingo del 1998 che assolutamente non voglio cambiare