Citazione Originariamente Scritto da pintor
A parte che il 641 è "insolvenza fraudolenta", la truffa è aggravata quando :

- è commessa a danni dello Stato;
- se il fatto e' commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario ....

La Polizia Postale accetta via web solo denunce di furto o smarrimento e altre segnalazioni (che non hanno nessuna valenza se non assumono la forma di denuncia o querela) verrebbero scartate anche perchè senza l'interessamento della Procura della Repubblica non si ha accesso né ai dati di ebay, né a quelli bancari.
Hei, mi è sfuggito l'uno anzichè lo zero, l'art. è 640, come sotto.
Relativamente alle aggravanti in caso di truffe perpetrate ai danni di qualcuno, non ti limitare alle prime due cose che trova google, prendi il codice, anche on line.

Ciao

Capo II
Dei delitti contro il patrimonio mediante frode

640. Truffa. — Chiunque, con artifizi o raggiri (1), inducendo taluno in errore (2), procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno (3), è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni (4) e con la multa da cinquantuno euro a milletrentadue euro (5) (6).
La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da trecentonove euro a millecinquecentoquarantanove euro (5):
1) se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare [c.p.m.p. 162, 32quater] (7) (;
2) se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l’erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell’Autorità [649] (9) (10).
Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal capoverso precedente o un’altra circostanza aggravante (11) (12) (13).
Le circostanze sono quegli eventi accidentali che si aggiungono agli elementi costitutivi del reato e reagiscono sulla sanzione per esso prevista dal legislatore, al fine di adeguare la pena al reale disvalore del fatto; alle circostanze, infatti, la legge ricollega l’effetto di modificare, in più o in meno, la pena stabilita per il singolo reato. Esse dunque non sono necessarie per la perfezione e la consumazione dell’illecito penale, costituendo un quid pluris rispetto agli elementi minimi richiesti per la realizzazione di un reato. Le circostanze si distinguono in:
a) comuni e speciali, a seconda che siano previste per tutti i reati, con esclusione di quelli con cui esse risultino incompatibili, ovvero per uno o più reati determinati (es.: art. 576);
b) definite e indefinite, a seconda che siano specificamente individuate dalla legge nei loro connotati strutturali, ovvero siano rimesse alla individuazione discrezionale del giudice (una volta individuate, il giudice è però obbligato ad applicarle al reato);
c) aggravanti ed attenuanti, a seconda che comportino un aumento o una diminuzione della pena prevista per il reato semplice;
d) oggettive e soggettive, secondo la distinzione posta dall’articolo 70. Ove risulti dubbia la riconducibilità all’una od all’altra categoria, vanno considerate oggettive le circostanze che facilitano la commissione del reato (tale distinzione rileva in particolare in tema di comunicabilità delle circostanze tra i concorrenti [v. 118]);
e) antecedenti [v. 61 n. 3], concomitanti [v. 61 n. 4] e susseguenti [v. 62 n. 6] a seconda che precedano, accompagnino o seguano la condotta dell’autore del reato;
f) intrinseche ed estrinseche, a seconda che ineriscano alla condotta penalmente rilevante, ovvero siano estranee alla realizzazione del fatto criminoso, attenendo più strettamente alla capacità a delinquere dell’autore del reato [v. 61 n. 8];
g) ad efficacia comune e speciale, a seconda che comportino un aumento od una diminuzione della pena fino ad un terzo di quella prevista per il reato semplice [v. 64], ovvero una pena di specie diversa da quella prevista per il reato semplice;
h) ad effetto speciale: sono tali quelle circostanze che importano un aumento o diminuzione della pena superiore ad un terzo. Esse sono state introdotte dalla l. 31 luglio 1984, n. 400, che ne ha fornito la definizione, innovando il comma 3 dell’articolo 63.