3. Le riproduzioni conformi ai seguenti criteri sono considerate
lecite in quanto non sussiste il pericolo di confusione da
parte della generalità del pubblico con banconote in euro originali:
a) riproduzioni su un solo lato di una banconota in euro, come
descritta nell'articolo 1, a condizione che le dimensioni delle
stesse siano pari almeno al 125 % ovvero al massimo al
75 %, sia in lunghezza che in larghezza, rispetto alle dimensioni
della banconota in euro corrispondente, come descritta
nell'articolo 1; o
b) riproduzioni su entrambi i lati di una banconota in euro,
come descritta nell'articolo 1, a condizione che le dimensioni
delle stesse siano pari almeno al 200 % ovvero al
massimo al 50 %, sia in lunghezza che in larghezza, rispetto
alle dimensioni della banconota in euro corrispondente,
come descritta nell'articolo 1; o
c) riproduzioni di singoli elementi figurativi di una banconota
in euro come descritta nell'articolo 1, a condizione che tali
elementi figurativi non siano raffigurati su uno sfondo rassomigliante
a quello di una banconota; o
d) riproduzioni su un solo lato raffiguranti una parte del fronte
o del retro di una banconota in euro a condizione che tale
parte sia inferiore ad un terzo dell'originale del fronte o del
retro della banconota in euro così come descritta nell'articolo
1; o