Occhio che quello citato è un disegno di legge approvato dal Senato il 21/07/2009 (D.L. 1720, di cui poi non se ne più saputo nulla) alcuni giorni prima della presentazione di quello sulla vestizione da astronauti (D.L. 1716).
Ed ecco cosa prevede quello approvato per quel che riguarda i ciclomotori truccati!
Art. 8. (Modifiche all’articolo 97 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di sanzioni per ciclomotori alterati e disposizioni in materia di circolazione dei ciclomotori)
1. All’articolo 97 del decreto legislativo n. 285 del 1992 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 5, le parole da: «da euro 78 a euro 311» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «da euro 1.000 a euro 4.000. Alla sanzione da euro 148 a euro 594 è soggetto chi effettua sui ciclomotori modifiche idonee ad aumentarne la velocità oltre i limiti previsti dall’articolo 52»;
b) al comma 10, le parole: «da euro 23 a euro 92» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 78 a euro 311».
2. I ciclomotori già in circolazione non in possesso del certificato di circolazione e della targa di cui all’articolo 97, comma 1, del decreto legislativo n. 285 del 1992 devono conseguirli, con modalità conformi a quanto stabilito dal decreto di cui al comma 4 dell’articolo 97, secondo un calendario stabilito con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
3. Decorsi diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, chiunque circola con un ciclomotore non regolarizzato in conformità alle disposizioni di cui al comma 2 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 389 a euro 1.559.
Ed ecco che cosa è previsto per quel che riguarda i caschi:
Art. 20. (Modifica agli articoli 171, 172 e 182 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di uso del casco protettivo per gli utenti di veicoli a due ruote, di uso delle cinture di sicurezza e di circolazione dei velocipedi)
1. Al comma 1 dell’articolo 171 del decreto legislativo n. 285 del 1992 le parole: «secondo la normativa stabilita dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti» sono sostituite dalle seguenti: «in conformità con i regolamenti emanati dall’Ufficio europeo per le Nazioni Unite – Commissione economica per l’Europa e con la normativa comunitaria».
2. Le disposizioni del comma 1 dell’articolo 171 del decreto legislativo n. 285 del 1992, come da ultimo modificato dal comma 1 del presente articolo, si applicano a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Dopo la lettera b) del comma 8 dell’articolo 172 del decreto legislativo n. 285 del 1992 è inserita la seguente:
«b-bis) i conducenti dei veicoli con allestimenti specifici per la raccolta e per il trasporto di rifiuti e dei veicoli ad uso speciale, quando sono impiegati in attività di igiene ambientale nell’ambito dei centri abitati, comprese le zone industriali e artigianali;».
4. Dopo il comma 9 dell’articolo 182 del decreto legislativo n. 285 del 1992 è inserito il seguente:
«9-bis. Il conducente di velocipede che circola da mezz’ora dopo il tramonto del sole a mezz’ora prima del suo sorgere e il conducente di velocipede che circola nelle gallerie hanno l’obbligo di indossare il giubbotto o le bretelle retroriflettenti ad alta visibilità, di cui al comma 4-ter dell’articolo 162».
Di questo, invece, non so nulla, e voi?
Art. 35.
(Introduzione del casco elettronico e della «scatola nera»)
1. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti può emanare, sentito, per quanto di competenza, il Garante per la protezione dei dati personali, direttive al fine di prevedere, compatibilmente con la normativa comunitaria e nel rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati personali, l’impiego, da parte dei conducenti e degli eventuali passeggeri di ciclomotori e motoveicoli, del casco protettivo elettronico e l’equipaggiamento in via sperimentale degli autoveicoli per i quali è richiesta, ai sensi del comma 3 dell’articolo 116 del decreto legislativo n. 285 del 1992, la patente di guida di categoria C, D o E, con un dispositivo elettronico protetto, denominato «scatola nera», idoneo a rilevare, allo scopo di garantire la sicurezza stradale, la tipologia del percorso, la velocità media e puntuale del veicolo, le condizioni tecnico-meccaniche del medesimo e la condotta di guida, nonché, in caso di incidente, a ricostruirne la dinamica.
Insomma, da quello che ho capito io, non se ne sa ancora nulla.
Ciao, Gino