La vedo sempre più dura circolare per strada....
Vabò, fortuna che qua siamo in un paesino...
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La vedo sempre più dura circolare per strada....
Vabò, fortuna che qua siamo in un paesino...
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Lore
Nel tg delle 11 su rtl hanno parlato dell'approvazione di qualcosa, inerente alle cilindrate superiori a 125, riguardava giubbotti, guanti, etc
Purtroppo non ho seguito bene.
Qualcuno ha notizie?
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................... una tre mari in 180 SS ...... non ha prezzo!!!!!
Non inviatemi PM, non posso rispondere, lo spazio della mia casella è saturo.
................... una tre mari in 180 SS ...... non ha prezzo!!!!!
Non inviatemi PM, non posso rispondere, lo spazio della mia casella è saturo.
confermo quanto detto da alex,
hanno parlato di guanti giacche tecniche e guanti, se è veramente così è da inca**tura ma di quelle grosse!
Io per esempio per andare in giro con il mio scooter (fino a che la vespa non sarà su strada) dovrò comprare giacca Guanti e carco integrale ( l'unica cosa su cui potrei errere d'accordo) per me, mia moglie e mio figlio (e per lui comprarli ogni stagione visto che cresce a vista d'occhio!!), mi conviene venderlo e comprarmi un cinquantino!!!!
Preso da qui:
Emendamenti di Commissione relativi al DDL n.1720
la parte dell'emendamento di cui si parla e da fonte RTL sembra sia stata approvata:
20.2
MARCO FILIPPI, BUBBICO, DONAGGIO, FISTAROL, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, SIRCANA, VIMERCATI, ZANDA, RANUCCI
Sostituire i commi 1 e 2 con il seguente:
«1. L'articolo 171 del Codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è sostituito dal seguente:
''Art. 171 - (Dotazione di sicurezza per la conduzione di veicoli a due ruote) – 1. Durante la marcia, ai conducenti, e agli eventuali passeggeri, di ciclomotori e motoveicoli è fatto obbligo di indossare indumenti e di tenere regolarmente allacciato un casco protettivo di tipo omologato, in conformità con i regolamenti emanati dall'ufficio europeo per le Nazioni Unite - Commissione economica per l'Europa e con la normativa comunitaria.
2. Ai fini di cui al comma 1:
a) per i veicoli fino a 11 Kw è obbligatorio l'utilizzo del casco intergrale;
b) per i veicoli da 11 Kw a 25 Kw è obbligatorio l'utilizzo di un casco integrale, di guanti per la protezione delle mani, e di giacca tecnica con protezioni per spalle e gomiti;
c) per i veicoli da 25 Kw a 52 Kw è obbligatorio l'utilizzo di un casco integrale, di guanti per la protezione delle mani, e di giacca tecnica con paraschiena integrale e con protezioni per spalle e gomiti;
d) per i veicoli oltre 52 kw è obbligatorio l'utilizzo di un casco integrale, di guanti per la protezione delle mani e di una tuta tecnica o di una giacca tecnica con paraschiena integrale e con protezioni per spalle e gomiti e di pantaloni tecnici con protezioni per fianchi e ginocchia.
3. Sono esenti dagli obblighi di cui al comma 2, i conducenti e i passeggeri:
a) di ciclomotori e motoveicoli a tre o quattro ruote dotati di carrozzeria chiusa;
b) di ciclomotori e motoveicoli a due o a tre ruote dotati di cellula di sicurezza a prova di crash, nonché di sistemi di ritenuta e di dispositivi atti a garantire l'utilizzo del veicolo in condizioni di sicurezza, secondo le disposizioni del regolamento.
4. Chiunque viola le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 74 a euro 299. Quando il mancato uso degli indumenti e del casco riguarda un minore trasportato, della violazione risponde il conducente.
5. Chiunque importa o produce per la commercializzazione sul territorio nazionale e chi commercializza indumenti e caschi protettivi per motocicli, motocarrozzette o ciclomotori di tipo non omologato è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 779 a euro 3.119.
6. Gli indumenti e i caschi di cui al comma 5, ancorché utilizzati, sono soggetti al sequestro ed alla relativa confisca, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI».
sono un po OT ma leggendo sul link del mio precedente messaggio c'è anche questa:
20.0.2
DE TONI, BELISARIO, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DI NARDO, GIAMBRONE, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PARDI, PEDICA
Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:
«Art. 20-bis.
(Divieto di fumo nei veicoli)
1. Dopo il comma 2, dell'articolo 173, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è inserito il seguente:
''2-bis. È vietato al conducente di fumare durante la marcia del veicolo. Chiunque viola la disposizione del presente comma è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 36 a euro 148. La sanzione è raddoppiata in caso di presenza del monitore a bordo del veicolo''».
Conseguentemente nella tabella dei punteggi di cui all'articolo 126-bis, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, al capoverso "Art. 173", aggiungere le seguenti parole: "comma 2-bis-5".
Conseguentemente il titolo dell'articolo 173, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni è sostituito dal seguente: «Uso di lenti o di determinati apparecchi e divieto di fumo durante la guida».
MA, visto che il px 200 è 9kw , STICAZZI!.
Ma non ho capito, è entrata in vigore?![]()
Aggiungo solo che dopo le camere il decreto deve errere firmato anche dal presidente della rebubblica, il quale ha la possibilità di chiederne la modifica per 2 volte (quindi si ripete l'iter scritto da GiPiRat), alla terza senza che sia stato modificatoi, e approvato dalle camere, deve firmarlo.