La circolazione dei ciclomotori è disciplinata dall'articolo 97 del codice della strada. In particolare "OGGI" il comma 6 dice:
"Chiunque circola con un ciclomotore non rispondente ad una o più delle
caratteristiche o prescrizioni indicate nell'art. 52 o nel certificato di circolazione,
ovvero che sviluppi una velocità superiore a quella prevista dallo stesso art. 52,
è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
€38,00 a €155,00."
e poi il comma 14 dice:
"Alla violazione prevista dal comma 6 consegue la
sanzione amministrativa accessoria del fermo amministrativo del veicolo per
un periodo di sessanta giorni; in caso di reiterazione della violazione, nel corso
di un biennio, il fermo amministrativo del veicolo è disposto per novanta giorni."
Naturalmente l'articolo 52 descrive le caratteristiche tecniche dei ciclomotori tra cui cilindrata massima pari a 50 cm3 e velocità massima pari a 45 Km/h.
ATTENZIONE
non facciamo l'errore di valutare solo il rischio della multa di 38 euro e il fermo del mezzo per 60/90 giorni, perchè l'ultimo comma dell'articolo 52 precisa che quei ciclomotori che non rispettano le caratteristiche indicate (tra le quali cilindrata e velocità massime) sono da considerarsi motocicli e allora si che sono dolori perchè si materializza la circolazione di un motociclo non immatricolato e la guida senza patente per chi ha il solo certificato di idoneità alla guida (volgarmente chiamato patentino per ciclomotori). Ciò comporta una serie di violazioni amministrative a catena e, per chi non ha la patente, anche una denuncia penale con la cui sentenza di condanna (che giungerà, tardi ma giungerà) arriverà la confisca del mezzo.
Senza voler fare opera di terrorismo ma solo di conoscenza, questa è la regola.