Citazione Originariamente Scritto da enzo85 Visualizza Messaggio
Ciao Gino grazie del consiglio, da parte sua l'impiegato affermava che la normativa ha previsto un adeguamento deigli indicatori luminosi dei ciclomotori nel 1974 e qualora tale adeguamento non lo avessi fatto allora avrei dovuto farlo ora per passare la revisione.
Cio che mi ripeteva sempre è che secondo lui la normativa per l'interesse storico fosse valida solo per i motocicli, mentre i ciclomotori anche se d'epoca devono attenersi alla normative vigente come se fossero dei recenti scooter.
Vista la sua ottusaggine, per evitare problemi o quantomeno per difendermi dove posso trovare un estratto della normativa che mi possa tutelare?
Se qualora dovesse bocciarmi la revisione posso appellarmi alla sua scelta?
P.S. tutto questo è avvenuto alla motorizzazione di Foggia.
grazie
L'ignoranza degli impiegati statali a volte è abissale!

La segnalazione del cambio di direzione è regolata dall'art. 52 del CdS che, al comma 2, dice:
2. Le segnalazioni delle manovre devono essere effettuate servendosi degli appositi indicatori luminosi di direzione. Tali segnalazioni devono continuare per tutta la durata della manovra e devono cessare allorché essa è stata completata. Con gli stessi dispositivi deve essere segnalata anche l’intenzione di rallentare per fermarsi. Quando i detti dispositivi manchino, il conducente deve effettuare le segnalazioni a mano, alzando verticalmente il braccio qualora intenda fermarsi e sporgendo, lateralmente, il braccio destro o quello sinistro, qualora intenda voltare.

Ti ho evidenziato la parte importante, che implica che ci sono veicoli, come i ciclomotori, nei quali gli indicatori di direzione possono mancare.

Inoltre, il decreto ministeriale 03/11/1994 , pubblicato sulla gazzetta ufficiale n. 284 del 05/12/1994, ed entrato in vigore il 01/01/1995 dice testualmente:
PRESCRIZIONI PER I CICLOMOTORI A DUE RUOTE
1. Fatte salve le disposizioni di cui alla parte B, punto 14 dell'allegato I, ciascun ciclomotore a due ruote deve essere munito dei seguenti dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa:
1.1. proiettore anabbagliante,
1.2. luce di posizione posteriore,
1.3. catadiottri laterali, non triangolari,
1.4. catadiottro posteriore, non triangolare,
1.5. catadiottri dei pedali, solo per i ciclomotori a due ruote muniti di pedali non retrattili,
1.6. luce di arresto. Questa prescrizione non si applica ai
ciclomotori che beneficiano di un'esenzione quale prevista all'allegato I, parte B, punto 14.
2. Ciascun ciclomotore a due ruote puo', inoltre, essere dotato dei seguenti dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa:
2.1. proiettore abbagliante,
2.2. indicatori di direzione,
2.3. dispositivo di illuminazione della targa posteriore di immatricolazione,
2.4. luce di posizione anteriore,
2.5. catadiottri anteriori, non triangolari.
3. L'installazione di ciascuno dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa menzionati ai punti 1 e 2 deve essere effettuata in conformita' alle disposizioni appropriate di cui al punto 6.6.1.8.
Ecc.

Quindi NON DEVE essere dotato, ma PUO' essere dotato delle frecce!

E, comunque, questo NON RIGUARDA assolutamente i ciclomotori omologati prima del 01/01/1995, che erano e rimangono sprovvisti di frecce.

Ciao, Gino