L'ignoranza degli impiegati statali a volte è abissale!
La segnalazione del cambio di direzione è regolata dall'art. 52 del CdS che, al comma 2, dice:
2. Le segnalazioni delle manovre devono essere effettuate servendosi degli appositi indicatori luminosi di direzione. Tali segnalazioni devono continuare per tutta la durata della manovra e devono cessare allorché essa è stata completata. Con gli stessi dispositivi deve essere segnalata anche l’intenzione di rallentare per fermarsi. Quando i detti dispositivi manchino, il conducente deve effettuare le segnalazioni a mano, alzando verticalmente il braccio qualora intenda fermarsi e sporgendo, lateralmente, il braccio destro o quello sinistro, qualora intenda voltare.
Ti ho evidenziato la parte importante, che implica che ci sono veicoli, come i ciclomotori, nei quali gli indicatori di direzione possono mancare.
Inoltre, il decreto ministeriale 03/11/1994 , pubblicato sulla gazzetta ufficiale n. 284 del 05/12/1994, ed entrato in vigore il 01/01/1995 dice testualmente:
PRESCRIZIONI PER I CICLOMOTORI A DUE RUOTE
1. Fatte salve le disposizioni di cui alla parte B, punto 14 dell'allegato I, ciascun ciclomotore a due ruote deve essere munito dei seguenti dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa:
1.1. proiettore anabbagliante,
1.2. luce di posizione posteriore,
1.3. catadiottri laterali, non triangolari,
1.4. catadiottro posteriore, non triangolare,
1.5. catadiottri dei pedali, solo per i ciclomotori a due ruote muniti di pedali non retrattili,
1.6. luce di arresto. Questa prescrizione non si applica ai
ciclomotori che beneficiano di un'esenzione quale prevista all'allegato I, parte B, punto 14.
2. Ciascun ciclomotore a due ruote puo', inoltre, essere dotato dei seguenti dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa:
2.1. proiettore abbagliante,
2.2. indicatori di direzione,
2.3. dispositivo di illuminazione della targa posteriore di immatricolazione,
2.4. luce di posizione anteriore,
2.5. catadiottri anteriori, non triangolari.
3. L'installazione di ciascuno dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa menzionati ai punti 1 e 2 deve essere effettuata in conformita' alle disposizioni appropriate di cui al punto 6.6.1.8.
Ecc.
Quindi NON DEVE essere dotato, ma PUO' essere dotato delle frecce!
E, comunque, questo NON RIGUARDA assolutamente i ciclomotori omologati prima del 01/01/1995, che erano e rimangono sprovvisti di frecce.
Ciao, Gino