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VOI COME LA INTERPRETATE?

Art. 1 - Operatività dell’assicurazione - Veicoli assicurabili
Le garanzie sono prestate per il veicolo indicato in polizza di proprietà del Contraente ed
adibito ad uso proprio/privato purché rientrante in una delle seguenti fattispecie:
1) veicolo d’epoca, cioè il veicolo storico assicurato rientra nella categoria dei veicoli
d’epoca, in quanto iscritto al Centro Storico della Direzione Generale della M.C.T.C.,
così come previsto dal comma 2 dell’Art. 60 del Codice della Strada (D.LGS. 30 aprile
1992, n. 285 e successive modificazioni);
ovvero
2) veicolo di interesse storico e collezionistico, cioè il veicolo storico assicurato pos-
siede tutte le seguenti caratteristiche:
- è di età superiore a 20 anni rispetto all’anno di prima immatricolazione (per i vei-
coli immatricolati) o a quello di costruzione per i veicoli non immatricolati (es. ci-
clomotori);
- rientra nella categoria degli autoveicoli o motoveicoli di interesse storico e colle-
zionistico, in quanto risulta iscritto ad uno dei seguenti registri: A.S.I., Storico
Lancia, Italiano FIAT, Italiano Alfa Romeo, Storico F.M.I., così come definito dal
comma 4 dell’Art. 60 del Codice della Strada (D.LGS. 30 aprile 1992, n. 285 e
successive modificazioni previste dal D.L. 27 giugno 2003, n. 151 “Modifiche ed
integrazioni al codice della strada”).
L’assicurazione R.C.A. è pienamente operante sempre che:
- il veicolo abbia tutti i requisiti previsti da una delle fattispecie indicate ai punti 1), 2)
del presente articolo;
- il veicolo sia condotto dal conducente designato/autorizzato ed identificato sul con-
tratto o su apposito atto.
Secondo me che oltre ad avere 20 anni, deve essere iscritto anche in RS