Io non vorrei essere il corvo però...
articolo 171 del codice della strada
1. Durante la marcia, ai conducenti e agli eventuali passeggeri di ciclomotori e motoveicoli è fatto obbligo di indossare e di tenere regolarmente allacciato un casco protettivo conforme ai tipi omologati, secondo la normativa stabilita dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
2. Chiunque viola le presenti norme è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €74,00 a €299,00. Quando il mancato uso del casco riguarda un minore trasportato, della violazione risponde il conducente.
3. Alla sanzione pecuniaria amministrativa prevista dal comma 2 consegue il fermo amministrativo del veicolo per sessanta giorni ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI. Quando, nel corso di un biennio, con un ciclomotore o un motociclo sia stata commessa, per almeno due volte, una delle violazioni 146 previste dal comma 1, il fermo del veicolo è disposto per novanta giorni. La custodia del veicolo è affidata al proprietario dello stesso.
articolo 214 del codice della strada
1. Salvo quanto previsto dal comma 1-ter , nelle ipotesi in cui il presente codice prevede che all'accertamento della violazione consegua l'applicazione della sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo, il proprietario, nominato custode, o, in sua assenza, il conducente o altro soggetto obbligato in solido, fa cessare la circolazione e provvede alla collocazione del veicolo in un luogo di cui abbia la disponibilità ovvero lo custodisce, a proprie spese, in un luogo non sottoposto a pubblico passaggio. Sul veicolo deve essere collocato un sigillo, secondo le modalità e con le caratteristiche fissate con decreto del Ministero dell'interno, che, decorso il periodo di fermo amministrativo, è rimosso a cura dell'ufficio da cui dipende l'organo di polizia che ha accertato la violazione ovvero di uno degli organi di polizia stradale di
cui all'articolo 12, comma 1. Il documento di circolazione è trattenuto presso l'organo di polizia, con menzione nel verbale di contestazione. All'autore della violazione o ad uno dei soggetti con il medesimo solidalmente obbligato che rifiuti di trasportare o custodire, a proprie spese, il veicolo, secondo le prescrizioni fornite dall'organo di polizia, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €714,00 a €2.859,00, nonché la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi. L'organo di polizia che procede al fermo dispone la rimozione del veicolo ed il suo trasporto in un apposito luogo di custodia, individuato ai sensi delle disposizioni dell'articolo 214-bis, secondo le modalità previste dal
regolamento. Di ciò è fatta menzione nel verbale di contestazione della
violazione. Si applicano, in quanto compatibili, le norme sul sequestro dei
veicoli, ivi comprese quelle di cui all'articolo 213, comma 2-quater, e quelle per il pagamento ed il recupero delle spese di custodia.
8. Chiunque circola con un veicolo sottoposto al fermo amministrativo, salva l’applicazione delle sanzioni penali per la violazione degli obblighi posti in capo al custode, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €714,00 a €2.859,00. È disposta, inoltre, la confisca del veicolo.
articolo 334 del codice penale
Chiunque sottrae, sopprime, distrugge, disperde o deteriora una cosa sottoposta a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa e affidata alla sua custodia, al solo scopo di favorire il proprietario di essa, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 516. Si applicano la reclusione da tre mesi a due anni e la multa da euro 30 a euro 309 se la sottrazione, la soppressione, la distruzione, la dispersione o il deterioramento sono commessi dal proprietario della cosa affidata alla sua custodia. La pena è della reclusione da un mese ad un anno e della multa fino a euro 309, se il fatto è commesso dal proprietario della cosa medesima non affidata alla sua custodia.
articolo 335 del codice penale
Chiunque, avendo in custodia una cosa sottoposta a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa, per colpa ne cagiona la distruzione o la dispersione, ovvero ne agevola la sottrazione o la soppressione, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 309.
articolo 213 del codice della strada
2 sexies. È sempre disposta la confisca in tutti i casi in cui un ciclomotore o un motoveicolo sia stato adoperato per commettere un reato, sia che il reato sia stato commesso da un conducente maggiorenne, sia che sia stato commesso da un conducente minorenne.
Ricapitolando.
La prima volta é stata contestata la violazione dell'articolo 171 del codice della strada con conseguente fermo amministrativo del veicolo per sessanta giorni con affidamento in custodia allo stesso conducente/proprietario che ha indicato sul verbale di fermo amministrativo un luogo di custodia.
La seconda volta è stata contestata la violazione dell'articolo 214 del codice della strada perchè circola con un veicolo già sottoposto a fermo amministrativo con conseguente sequestro amministrativo (la confisca propriamente detta non avviene mai per strada, è sempre la prefettura che deve produrre un decreto di confisca).
Queste sono le violazioni contestate al "conducente".
Ma c'è anche una responsabilità del nominato custode (in questo caso le due figure giuridiche combaciano), ovvero le violazioni previste dagli articoli 334 e 335 del codice penale perchè ha utilizzato un veicolo affidato alla propria custodia. Anche se la parola può sembrare oltremodo smisurata, il custode, in questo caso, ha commesso un reato, pertanto subentra la disposizione dell'articolo 213 del codice della strada che prevede una nuova misura di confisca.
Ora, nel prossimo futuro, all'ingenuo (senza offesa) conducente/custode giungerà un avviso di garanzia per l'apertura del procedimento penale a suo carico e semmai dovesse giungere una sentenza di condanna (i tempi sono lunghissimi) la prefettura emetterà, sulla base della sentenza, un nuovo decreto di confisca.
Questo è quanto è stabilito della norme interessate al "semplice" caso accaduto al nostro amico.
Vorrei permettermi un consiglio che spero non debba mai servire a nessuno.
Qualora dovessimo venir nominati custodi di un mezzo posto sotto sequestro o fermo amministrativo (sostanzialmente i due provvedimenti sono identici) siamo liberi di indicare un luogo di custodia ovunque esso sia. Nel caso in cui tale luogo non possa venir raggiunto immediatamente comunicare contestulamente gli impedimenti chiedendo di traslare il trasporto quando le condizioni saranno più favorevoli. In tal caso bisognerà individuare un luogo di custodia provvisorio.
Insomma il cambio di luogo è permesso ma bisogna sempre comunicarlo, eventualmente motivandolo, preventivamente all'organo che procede.