Citazione Originariamente Scritto da alex66 Visualizza Messaggio
Scusami gipirat, ma in questo sito: Automobile Club d'Italia: Acquisto da proprietario non intestatario (art. 2688 c.c.)
mi sembra di leggere quello che fino ad ora abbiamo detto cioè che un bene registrabile può essere venduto anche da un proprietario non intestatario cirando l'art. 2688, e su questo non ci sono dubbi.
Quello che continuo ad affermare è che se un bene registrabile ha più proprietari non può essere venduto da uno solo ma deve essere venduto da tutti e questo vale credo razionalmente per qualsiasi oggetto che abbia più proprietari.
Potresti rendere noto a tutti la legge che specifica che un bene registrabile con più proprietari può essere venduto da uno solo senza che questi commetta quindi un abuso nei confronti degli altri proprietari e quindi anche un raggiro ad un ipotetico acquirente?
Sul sito dell'aci viene solo specificato che un proprietario non intestatario può vendere un bene registrabile, quindi io a prova contraria, scusmi, ma interpreto razionalmente che se un bene registrabile ha più proprietari questo debba essere venduto da tutti i proprietari.
Non mi spiego comunque che interesse abbiano potuto avere gli impiegati delle agenzie ACI, del PRA e i due notai che avevo consultato a non procedere all'atto di vendita della vespa che volevo acquistare se non erano presenti i due legittimi proprietari.
Facci sapere questa legge così potrò rispondere con dati di fatto a questi impiegati ignoranti che non mi hanno permesso la compravendita e riuscire così a riaprire la possibilità di acquistare la vespa che tanto desideravo possedere. So infatti che ancora la vespa non è stata venduta.
Grazie e un saluto per la pazienza dimostrata.
Ogni caso è a sè, e la disponibilità di un professionista o di un impiegato nello svolgere una funzione, dipende anche da come gliela si presenta.

Se tu dici allo sportello che il veicolo è intestato ad un defunto e che è nella disponibilità di tutti gli eredi, l'impiegato non può che dirti che serve la firma di tutti gli eredi per venderlo, con o senza l'art. 2688.

Se, invece, l'intestatario è defunto, ma la disponibilità del veicolo è di uno solo degli eredi (o, anche, di più eredi, ma non di tutti o, persino, di persona non erede diretta), la vendita va fatta da questa(e) persona(e) con l'art. 2688, senza che si debba citare l'origine del possesso! Che, poi, eventuali eredi (o persone diverse) accampino diritti sul veicolo, è tutto da dimostrare, a loro carico!

Nel caso di sardrules, la disponibilità del veicolo è di uno zio (da sempre!) che vuole intestarla al nipote, con il consenso del padre (altro erede diretto e a conoscenza dei fatti), io dico che può farlo e che, se il terzo fratello si vuole opporre, è libero di farlo, ma la vedo dura che gli diano ragione!

L'unico ulteriore consiglio che mi sento di dare è questo: documentare TUTTE le spese che si sosterranno per la rimessa su strada del veicolo, quelle per ricambi, di manodopera e burocratiche, nessuna esclusa!

Ciao, Gino