La libertā di Associazione č "garantita" dalla Costituzione della Repubblica Italiana (art. 18: I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale. .
Libera č la scelta della denominazione sociale (codice civile), con l'avvertenza di evitare di scegliere identica denominazione di una associazione (club) giā esistente, al fine di evitare la cosiddetta "confusione" tra organizzazioni operanti nel medesimo settore di attivitā.