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Discussione: Art. 2688 c.c.: caso particolare (per GiPiRat!)

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  1. #1

    Art. 2688 c.c.: caso particolare (per GiPiRat!)

    Caro GiPiRaT,

    ho letto le varie risposte che hai fornito in merito a quest'argomento abbastanza "spinoso", ma vorrei porti un nuovo quesito per una persona a me cara.

    Il caso:

    Durante il mese di Ottobre 2004 Tizio acquista con proprio denaro un veicolo intestandolo alla nonna, usufruendo delle agevolazioni fiscali per i portatori di handicap (art. 3, comma 3, Legge 104/92).

    Nel Febbraio del 2005, causa problemi familiari con uno dei figli dell'anziana (Caio) e il declino cognitivo di quest'ultima, la madre di Tizio (Sempronia - figlia anch'essa dell'anziana) effettua un passaggio di proprietà ex art. 2688 c.c. a favore di Tizio.

    Nell'Aprile del 2007 l'anziana muore.

    Ora (Settembre 2010) Caio cita in giudizio Tizio e sua madre per vedersi restituire almeno parte della somma indicata nella predetta vendita.

    Tutto ciò premesso e fermo restando quanto indicato nell'art. 1162 c.c. (anche in tema di c.d. "buona fede"), si potrebbe eccepire la nullità dell'azione per intervenuta usucapione, in quanto decorsi tre anni dalla vendita? Oppure Caio dovrebbe dimostrare la malafede di Tizio per rientrare nel termine decennale di impugnazione?

  2. #2
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    Riferimento: Art. 2688 c.c.: caso particolare (per GiPiRat!)

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    Caro GiPiRaT,

    ho letto le varie risposte che hai fornito in merito a quest'argomento abbastanza "spinoso", ma vorrei porti un nuovo quesito per una persona a me cara.

    Il caso:

    Durante il mese di Ottobre 2004 Tizio acquista con proprio denaro un veicolo intestandolo alla nonna, usufruendo delle agevolazioni fiscali per i portatori di handicap (art. 3, comma 3, Legge 104/92).

    Nel Febbraio del 2005, causa problemi familiari con uno dei figli dell'anziana (Caio) e il declino cognitivo di quest'ultima, la madre di Tizio (Sempronia - figlia anch'essa dell'anziana) effettua un passaggio di proprietà ex art. 2688 c.c. a favore di Tizio.

    Nell'Aprile del 2007 l'anziana muore.

    Ora (Settembre 2010) Caio cita in giudizio Tizio e sua madre per vedersi restituire almeno parte della somma indicata nella predetta vendita.

    Tutto ciò premesso e fermo restando quanto indicato nell'art. 1162 c.c. (anche in tema di c.d. "buona fede"), si potrebbe eccepire la nullità dell'azione per intervenuta usucapione, in quanto decorsi tre anni dalla vendita? Oppure Caio dovrebbe dimostrare la malafede di Tizio per rientrare nel termine decennale di impugnazione?
    L'usucapione, in questo caso, non c'entra nulla e, comunque, per i beni mobili è di 10 anni e non di 3.

    3 anni sono il tempo massimo, dalla data di vendita con l'art. 2688, entro il quale i terzi possono fare opposizione al passaggio di proprietà. Dopo tale periodo la vendita si considera consolidata e nessuno può più intervenire per farla annullare. Visto che ormai sono passati 5 anni dal passaggio di proprietà, lo zio di tizio non può farci più nulla, l'auto è definitivamente di tizio.

    Ciao, Gino

  3. #3

    Riferimento: Art. 2688 c.c.: caso particolare (per GiPiRat!)

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    L'usucapione, in questo caso, non c'entra nulla e, comunque, per i beni mobili è di 10 anni e non di 3.

    3 anni sono il tempo massimo, dalla data di vendita con l'art. 2688, entro il quale i terzi possono fare opposizione al passaggio di proprietà. Dopo tale periodo la vendita si considera consolidata e nessuno può più intervenire per farla annullare. Visto che ormai sono passati 5 anni dal passaggio di proprietà, lo zio di tizio non può farci più nulla, l'auto è definitivamente di tizio.

    Ciao, Gino
    Anche se un po' in ritardo, ti ringrazio per la risposta.

    In effetti, Caio sta agendo pro quota ereditaria non tanto per il recupero del veicolo, quanto per il diritto al credito, ovvero per il recupero del corrispettivo della vendita, chiedendone la collazione della c.d. "massa ereditaria".

    Cosa ne pensi?

  4. #4
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    Riferimento: Art. 2688 c.c.: caso particolare (per GiPiRat!)

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    Anche se un po' in ritardo, ti ringrazio per la risposta.

    In effetti, Caio sta agendo pro quota ereditaria non tanto per il recupero del veicolo, quanto per il diritto al credito, ovvero per il recupero del corrispettivo della vendita, chiedendone la collazione della c.d. "massa ereditaria".

    Cosa ne pensi?
    Come ti ho detto, secondo me non gli tocca nulla. Dopo 5 anni se ne accorge? E, comunque, a quanto è stata venduta la vespa?

    Ciao, Gino

  5. #5

    Riferimento: Art. 2688 c.c.: caso particolare (per GiPiRat!)

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    Come ti ho detto, secondo me non gli tocca nulla. Dopo 5 anni se ne accorge? E, comunque, a quanto è stata venduta la vespa?

    Ciao, Gino
    Ciao Gino, non si trattava di una vespa, ma di un'autovettura. Il corrispettivo della vendita era stato stabilito in Euro 15.000.

  6. #6
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    Ciao Gino, non si trattava di una vespa, ma di un'autovettura. Il corrispettivo della vendita era stato stabilito in Euro 15.000.
    Sì, scusa, l'auto.

    Comunque, il prezzo, mi pare di capire, è stato congruo. Non una donazione camuffata da vendita.

    Ciao, Gino

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