Citazione Originariamente Scritto da Cartesio Visualizza Messaggio
Caro GiPiRaT,

ho letto le varie risposte che hai fornito in merito a quest'argomento abbastanza "spinoso", ma vorrei porti un nuovo quesito per una persona a me cara.

Il caso:

Durante il mese di Ottobre 2004 Tizio acquista con proprio denaro un veicolo intestandolo alla nonna, usufruendo delle agevolazioni fiscali per i portatori di handicap (art. 3, comma 3, Legge 104/92).

Nel Febbraio del 2005, causa problemi familiari con uno dei figli dell'anziana (Caio) e il declino cognitivo di quest'ultima, la madre di Tizio (Sempronia - figlia anch'essa dell'anziana) effettua un passaggio di proprietà ex art. 2688 c.c. a favore di Tizio.

Nell'Aprile del 2007 l'anziana muore.

Ora (Settembre 2010) Caio cita in giudizio Tizio e sua madre per vedersi restituire almeno parte della somma indicata nella predetta vendita.

Tutto ciò premesso e fermo restando quanto indicato nell'art. 1162 c.c. (anche in tema di c.d. "buona fede"), si potrebbe eccepire la nullità dell'azione per intervenuta usucapione, in quanto decorsi tre anni dalla vendita? Oppure Caio dovrebbe dimostrare la malafede di Tizio per rientrare nel termine decennale di impugnazione?
L'usucapione, in questo caso, non c'entra nulla e, comunque, per i beni mobili è di 10 anni e non di 3.

3 anni sono il tempo massimo, dalla data di vendita con l'art. 2688, entro il quale i terzi possono fare opposizione al passaggio di proprietà. Dopo tale periodo la vendita si considera consolidata e nessuno può più intervenire per farla annullare. Visto che ormai sono passati 5 anni dal passaggio di proprietà, lo zio di tizio non può farci più nulla, l'auto è definitivamente di tizio.

Ciao, Gino