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Discussione: Art. 2688 c.c.: caso particolare (per GiPiRat!)

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  1. #1

    Riferimento: Art. 2688 c.c.: caso particolare (per GiPiRat!)

    Citazione Originariamente Scritto da GiPiRat Visualizza Messaggio
    Come ti ho detto, secondo me non gli tocca nulla. Dopo 5 anni se ne accorge? E, comunque, a quanto è stata venduta la vespa?

    Ciao, Gino
    Ciao Gino, non si trattava di una vespa, ma di un'autovettura. Il corrispettivo della vendita era stato stabilito in Euro 15.000.

  2. #2
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    Riferimento: Art. 2688 c.c.: caso particolare (per GiPiRat!)

    Citazione Originariamente Scritto da Cartesio Visualizza Messaggio
    Ciao Gino, non si trattava di una vespa, ma di un'autovettura. Il corrispettivo della vendita era stato stabilito in Euro 15.000.
    Sì, scusa, l'auto.

    Comunque, il prezzo, mi pare di capire, è stato congruo. Non una donazione camuffata da vendita.

    Ciao, Gino

  3. #3
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    Riferimento: Art. 2688 c.c.: caso particolare (per GiPiRat!)

    mi inserisco in questa discussione, che pur non essendo inerente il mondo vespa, mi piace

    quello che sto per scrivere non è supportato, al momento, da norme, ma è ciò che penso

    pur non conoscendo il valore del mezzo, mi sembra di capire che il prezzo indicato è congruo, ma, anche non lo fosse, toccherebbe a Caio dimostrare che Tizio ha sfruttato il "declino cognitivo" dell'anziana per acquistare ad un prezzo inferiore e quindi pretendere di inserire nell'asse ereditario la differenza tra il dichiarato ed il "pagato"

    probabilmente Caio ha diritto di sapere che fine ha fatto la somma incasata per la vendita dell'auto con l'art.2688??? (non lo so!!!)

    se ne ha diritto, secondo me, può pretendere che tale somma, salvo che non sia stata spesa dall'anziana, rientri nell'asse ereditario

    quindi è qui che gira la questione: che fine ha fatto la somma incassata per la vendita dell'auto???

    ora, a ben leggere, sembrebbe che Tizio abbia usufruito delle agevolazioni fiscali della legge 104 (iva al 4% all'acquisto e esenzione del bollo fino al 2005 compreso) per acquistare un mezzo con i propri soldi

    ma la norma prevede:

    L’aliquota agevolata si applica solo per acquisti effettuati direttamente dal disabile o dal familiare di cui egli sia fiscalmente a carico (o per prestazioni di adattamento effettuate nei loro confronti).

    fonte: Agenzia delle Entrate - X. Le agevolazioni per i disabili

    a questo punto Tizio potrebbe affermare che ha pagato l'auto con i propri soldi e che la successiva vendita sia fittizzia, ma si rischierebbe che gli entri preposti possano richiedere il pagamento della differenza dell'iva più sanzioni più interessi e idem per il bollo

    anche se sono molto dubbioso che dopo 6 anni sia ancora richiedebile questo 16% di iva, in quanto dovrebbe essere in prescrizione

    insomma è mio personalissimo parere che la richiesta di legalmente fondata, in quanto risulta che l'anziana dovrebbe avere "da qualche parte" 15mila€ che non sono rientrati nell'asse ereditario, o li ha spesi o ... non li ha mai incassati


    prova

  4. #4
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    Riferimento: Art. 2688 c.c.: caso particolare (per GiPiRat!)

    Citazione Originariamente Scritto da highlander Visualizza Messaggio
    probabilmente Caio ha diritto di sapere che fine ha fatto la somma incasata per la vendita dell'auto con l'art.2688??? (non lo so!!!)
    Francé, "forse" ne avrebbe il diritto, se la signora fosse deceduta nei giorni immadiatamente successivi, dopo 2 anni: NO!

    Ciao, Gino

  5. #5
    Staff VRista Diamond L'avatar di highlander
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    Riferimento: Art. 2688 c.c.: caso particolare (per GiPiRat!)

    Citazione Originariamente Scritto da GiPiRat Visualizza Messaggio
    Francé, "forse" ne avrebbe il diritto, se la signora fosse deceduta nei giorni immadiatamente successivi, dopo 2 anni: NO!

    Ciao, Gino
    se la legge recita così, mi inchino, mi rialzo e levo le tende :D
    prova

  6. #6
    Staff VRista Diamond L'avatar di GiPiRat
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    Riferimento: Art. 2688 c.c.: caso particolare (per GiPiRat!)

    Citazione Originariamente Scritto da highlander Visualizza Messaggio
    se la legge recita così, mi inchino, mi rialzo e levo le tende :D
    La legge non è mai così precisa e non guarda certo ai singoli casi, ed è per questo che, troppo spesso, si va a finire in tribunale! Certo, per questo ed anche perché ci sono troppi avvocati che, per dolo o ignoranza, non sanno fare il loro mestiere!

    Ciao, Gino

  7. #7

    Riferimento: Art. 2688 c.c.: caso particolare (per GiPiRat!)

    Citazione Originariamente Scritto da GiPiRat Visualizza Messaggio
    La legge non è mai così precisa e non guarda certo ai singoli casi, ed è per questo che, troppo spesso, si va a finire in tribunale! Certo, per questo ed anche perché ci sono troppi avvocati che, per dolo o ignoranza, non sanno fare il loro mestiere!

    Ciao, Gino
    Parole sante...

    Ad ogni buon conto, la normativa inerente il versamento della differenza dell'aliquota IVA, ovvero del 16%, è stata regolamentata dalla Legge Finanziaria per l'anno 2007 n. 296 del 27 Dicembre 2006, il cui art. 1, comma 37, ha introdotto una limitazione alle agevolazioni tributarie previste per gli autoveicoli utilizzati per la locomozione dei soggetti portatori di handicap ai sensi dell'art. 3 della legge 104 del 1992.

    In particolare tale disposizione stabilisce che "i
    n caso di trasferimento a titolo oneroso o gratuito delle autovetture per le quali l'acquirente ha usufruito dei benefici fiscali prima del decorso del termine di due anni dall'acquisto, è dovuta la differenza fra l'imposta dovuta in assenza di agevolazioni e quella risultante dall'applicazione delle agevolazioni stesse. La disposizione non si applica per i disabili che, in seguito a mutate necessità dovute al proprio handicap, cedano il proprio veicolo per acquistarne un altro su cui realizzare nuovi e diversi adattamenti".

    In base a tale disposizione, in caso di rivendita anticipata del veicolo acquistato con l'aliquota del 4 %, ai sensi del n. 31, della tab. A, parte II, allegata al D.P.R. n. 633/1972 (T.U. IVA), il disabile è tenuto a riversare la differenza di imposta tra tale aliquota e quella ordinaria non corrisposta al momento dell'acquisto.

    Tuttavia, l'Agenzia delle Entrate, a seguito di istanza di interpello, con Risoluzione del 28 Maggio 2009 n. 136/E, previa precisazione della "natura antielusiva di tale provvedimento, teso ad arginare il fenomeno consistente nell'utilizzare indebitamente il beneficio fiscale previsto in favore di soggetti disabili per trasferirne i vantaggi ad altri soggetti privi dei requisiti richiesti dalla norma agevolativa", ha chiarito che la cessione prima dei due anni dall'acquisto del veicolo con Iva al 4% non comporta l'integrazione dell'imposta anche nel caso in cui il mezzo è ceduto dall’erede che lo ha ricevuto in eredità dalla persona disabile.


    Nel caso che ci occupa, il veicolo:

    • è stato acquistato con denaro proveniente da un conto corrente cointestato tra Tizio e la nonna;
    • è stato intestato alla suddetta per taluni benefici fiscali;
    • il passaggio dalla nonna a Tizio non fu possibile per il declino cognitivo, ma soprattutto per l'intromissione di Caio, che ne impedì qualsiasi contatto fisico con gli altri parenti;
    • Sempronia (figlia dell'anziana e sorella di Caio), considerata la situazione, effettuò un passaggio di proprietà dell'autovettura a Tizio quale proprietaria non intestataria ex art. 2688 c.c.;
    • Caio, dopo oltre 5 anni e mezzo dalla vendita, agisce per il diritto al credito derivante dalla predetta vendita.
    Come afferma Gino, però, la vendita dovrebbe essersi consolidata e in tal senso anche il trasferimento "formale" del denaro da Tizio a Sempronia.
    Tuttavia, mi riservo di approfondire la questione, dopo aver analizzato le norme sull'eredità e sulla sua eventuale accettazione.



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