Grazie a te, Gino.
Da quanto ho potuto appurare in questi giorni, per la fattispecie esaminata l'unica azione esperibile da Caio nei confronti di Sempronia (ma non di Tizio) è il diritto al risarcimento del danno ex art. 2043 c.c., ovvero per danno emergente a causa dell'effettiva diminuzione di patrimonio del/della danneggiato/a (di cui egli è appunto erede).
Tuttavia, il diritto al risarcimento del danno derivante da fatto illecito (2043 e seguenti) si prescrive in cinque anni dal giorno in cui il il fatto si è verificato (art. 2947 c.c.).
Nè, invero, può applicarsi il risarcimento del danno derivante dal fatto-reato, in quanto, fermo restando quanto chiarito dalla Cassazione, SS.UU., con la sentenza n. 27337-2008 ("...nel caso in cui l’illecito civile sia considerato dalla legge come reato, ma il giudizio penale non sia stato promosso, anche se per mancata presentazione della querela, l’eventuale più lunga prescrizione prevista per il reato si applica anche all’azione di risarcimento"), il passaggio di proprietà ex art. 2688 non costituisce certamente reato!
Ora mi spiego perchè molte agenzie di pratiche auto parlano del termine di 5 anni da parte degli eredi per promuovere azioni civili...