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eleboronero
per i radiati d'ufficio:
2.2.1.1 Veicoli radiati d’ufficio dal PRA
I veicoli radiati d’ufficio dal PRA sono oggetto delle disposizioni contenute nella circolare
prot. N. 4437/M360 del 26 novembre 2003. I contenuti della citata circolare sono
confermati fatte salve le seguenti integrazioni e modifiche:
a) i Registri, ai fini del rilascio del certificato di rilevanza storica e collezionistico, devono
acquisire:
- una dichiarazione rilasciata da ciascuna impresa di autoriparazione intervenuta nei
lavori di recupero e/o ripristino e/o manutenzione e/o verifica del veicolo, attestante il tipo
di lavori eseguiti e la esecuzione degli stessi a regola d’arte, firmata dal rappresentante
legale dell’impresa medesima, con particolare riferimento agli aspetti strutturali, al gruppo
propulsore, ai sistemi di frenatura e di sterzo, ai dispositivi silenziatori, nonché ai
componenti della carrozzeria;
- una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa dal richiedente il certificato medesimo,
relativa allo stato di corretta conservazione del veicolo, con eventuale riferimento al
numero degli anni trascorsi dalla data di cancellazione dal PRA, al luogo di rinvenimento
dello stesso, al luogo di conservazione del veicolo e alle modalità di conservazione.
b) il punto 10 della richiamata circolare n. 4437/M360, è sostituito dal seguente:
“10. resta in ogni caso ferma la necessità che il veicolo di interesse storico e
collezionistico, per poter circolare su strada, debba essere in regola con gli obblighi di
revisione. Pertanto, il rilascio dei documenti di circolazione è subordinato all’esito positivo
della revisione da effettuarsi presso il competente UMC”. 9
Si ribadisce che, in base a quanto espressamente previsto dall’art. 7 del decreto, i
veicoli radiati d’ufficio non sono soggetti all’accertamento tecnico dei requisiti di idoneità
alla circolazione di cui all’art. 5 del decreto stesso ed, inoltre, per essi sono validi i
certificati di iscrizione ai Registri già rilasciati a tutto il 19 marzo 2010 (data di
pubblicazione del decreto).
tutto quì non c'e' bisogno cpa. ma si procede come al solito.
con le solite casistiche
1 veicolo radiato d'ufficio senza nulla
2 veicoli radiato d'ufficio con solo targa o libretto( nel caso volendo si tiene la vecchia targa e libretto niovo )
3 radiato d'ufficio con targa e libretto.
tutto questo confermato dall'esaminatore fmi di zona.