2. DISPOSIZIONI SPECIFICHE
Si riportano di seguito le procedure per l’ammissione alla circolazione per le singole
fattispecie che si prevede possano verificarsi.
2.1 veicoli muniti di regolari documenti di circolazione nazionali e mai dismessi dalla
circolazione
La classificazione nella categoria di interesse storico e collezionistico consegue
unicamente all’iscrizione in uno dei Registri sopra indicati; l’iscrizione stessa non è
subordinata all’acquisizione delle dichiarazioni di cui all’art. 4, commi 2 e 3 del decreto.
Per tali veicoli, inoltre, sono fatti salvi i certificati di iscrizione già rilasciati a tutto il 19
marzo 2010 (data di pubblicazione del decreto) o per i quali, alla medesima data, è già
stata presentata domanda di iscrizione in uno dei Registri. 8
2.2 Veicoli non muniti di regolari documenti di circolazione nazionali e/o dismessi dalla
circolazione
Sono rappresentativi di tali casi:
- veicoli radiati dal Pubblico Registro Automobilistico (PRA);
- veicoli di origine sconosciuta;
- veicoli nuovi mai immatricolati;
- veicoli provenienti dall’estero.
2.2.1 Veicoli radiati dal PRA
La radiazione di un veicolo dal PRA può riguardare le diverse motivazioni:
- d’ufficio;
- ritiro dalla circolazione e custodia in area privata;
- demolizione.
2.2.1.1 Veicoli radiati d’ufficio dal PRA
I veicoli radiati d’ufficio dal PRA sono oggetto delle disposizioni contenute nella circolare
prot. N. 4437/M360 del 26 novembre 2003. I contenuti della citata circolare sono
confermati fatte salve le seguenti integrazioni e modifiche:
a) i Registri, ai fini del rilascio del certificato di rilevanza storica e collezionistico, devono
acquisire:
- una dichiarazione rilasciata da ciascuna impresa di autoriparazione intervenuta nei
lavori di recupero e/o ripristino e/o manutenzione e/o verifica del veicolo, attestante il tipo
di lavori eseguiti e la esecuzione degli stessi a regola d’arte, firmata dal rappresentante
legale dell’impresa medesima, con particolare riferimento agli aspetti strutturali, al gruppo
propulsore, ai sistemi di frenatura e di sterzo, ai dispositivi silenziatori, nonché ai
componenti della carrozzeria;
- una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa dal richiedente il certificato medesimo,
relativa allo stato di corretta conservazione del veicolo, con eventuale riferimento al
numero degli anni trascorsi dalla data di cancellazione dal PRA, al luogo di rinvenimento
dello stesso, al luogo di conservazione del veicolo e alle modalità di conservazione.
b) il punto 10 della richiamata circolare n. 4437/M360, è sostituito dal seguente:
“10. resta in ogni caso ferma la necessità che il veicolo di interesse storico e
collezionistico, per poter circolare su strada, debba essere in regola con gli obblighi di
revisione. Pertanto, il rilascio dei documenti di circolazione è subordinato all’esito positivo
della revisione da effettuarsi presso il competente UMC”. 9
Si ribadisce che, in base a quanto espressamente previsto dall’art. 7 del decreto, i
veicoli radiati d’ufficio non sono soggetti all’accertamento tecnico dei requisiti di idoneità
alla circolazione di cui all’art. 5 del decreto stesso ed, inoltre, per essi sono validi i
certificati di iscrizione ai Registri già rilasciati a tutto il 19 marzo 2010 (data di
pubblicazione del decreto).
2.2.1.2 Veicoli radiati e custoditi in aree private, radiati per demolizione
a) Iscrizione al Registro
l’iscrizione al Registro è subordinata all’acquisizione di:
- una dichiarazione rilasciata da ciascuna impresa di autoriparazione intervenuta nei
lavori di recupero e/o ripristino e/o manutenzione e/o verifica del veicolo, attestante il tipo
di lavori eseguiti e la esecuzione degli stessi a regola d’arte, firmata dal rappresentante
legale dell’impresa medesima, con particolare riferimento agli aspetti strutturali, al gruppo
propulsore, ai sistemi di frenatura e di sterzo, ai dispositivi silenziatori, nonché ai
componenti della carrozzeria;
- una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa dal richiedente il certificato medesimo,
relativa allo stato di corretta conservazione del veicolo, con eventuale riferimento al
numero degli anni trascorsi dalla data di cancellazione dal PRA, alla causa della
cancellazione medesima, al luogo di conservazione del veicolo, al luogo di rinvenimento
dello stesso e alle modalità di conservazione.
Limitatamente ai veicoli radiati dal PRA e custoditi in aree private (circostanza che deve
essere attestata da certificazione PRA) sono fatti salvi i certificati di iscrizione ai Registri
già rilasciati alla data di pubblicazione del decreto.
b) Accertamento dei requisiti di idoneità alla circolazione
La domanda di visita e prova, a norma dell’art. 75 del CdS, deve essere presentata, per i
veicoli la cui data di costruzione è anteriore al 1° gennaio 1960, al competente CPA, per i
veicoli costruiti a partire dal 1° gennaio 1960 al competente UMC, con le precisazioni di
cui al precedente punto 1.3.
Alla suddetta domanda di visita e prova, compilata sul mod. TT 2119, devono essere, tra
l’altro, allegati in visione:
- certificato di rilevanza storica e collezionistica;
- estratto cronologico rilasciato dal PRA o certificato di cancellazione con indicazione,
per i veicoli cancellati a partire dal 30 giugno 1998, del centro di raccolta presso il quale il
veicolo è stato consegnato;
- eventuali documenti di circolazione originari ancora in possesso del richiedente;
- dichiarazione circa l’eventuale possesso delle targhe originali.
La visita e prova è condotta in base a quanto specificato nell’allegato II del decreto. 10
Per le operazioni che rientrano nella sua specifica competenza il CPA, subordinatamente
all’esito positivo della visita e prova, emette il certificato di approvazione allegando copia
autentica della documentazione - per uso interno - prodotta unitamente alla domanda e
prima specificata.
c) rilascio dei documenti di circolazione
Il competente UMC, sulla base degli esiti positivi della visita e prova dallo stesso
effettuata ovvero sulla scorta del certificato di approvazione emesso dal CPA, rilascia i
documenti di circolazione e le targhe secondo le modalità di cui all’art. 93 del Codice della
strada, annotando nelle righe descrittive “veicolo di interesse storico e collezionistico,
iscritto al n. …… del Registro…(specificare)”, acquisisce agli atti, in allegato alla domanda,
le copie dei documenti sopra citati.
Può accadere che il richiedente la riammissione alla circolazione sia in possesso dei
documenti di circolazione originari e/o delle targhe.
Nel caso di possesso delle targhe originarie, la riammissione alla circolazione può essere
effettuata, a richiesta dell’interessato, con la riattivazione delle targhe originali. Il
documento di circolazione originale, se presente, è aggiornato, oltre che in relazione ai
dati dell’intestatario, con l’annotazione “veicolo di interesse storico collezionistico, iscritto
al n. …… del Registro…, riammesso alla circolazione in data ……….” L’annotazione è
apposta manualmente, ovvero, qualora disponibili le procedure meccanografiche, con la
stampa di apposita etichetta.
Nel caso di possesso dei soli documenti di circolazione, si procede alla
reimmatricolazione con l’emissione di nuovi documenti di circolazione e nuove targhe. I
documenti originali possono essere restituiti all’interessato, previa annotazione “non valido
ai fini della circolazione”
d) adempimenti successivi da parte dell’UMC
Limitatamente ai veicoli radiati per demolizione a partire dal 30 giugno 1998, l’UMC invia
comunicazione dell’avvenuta riammissione alla circolazione al competente organo di
Polizia provinciale (competenza territoriale in relazione alla sede del centro di raccolta
presso il quale è stato consegnato il veicolo), per gli eventuali successivi accertamenti e
adempimenti di competenza.