In rete ho trovato questo:

"In base all’accordo europeo relativo al trasporto internazionale su strada di merci pericolose (ADR) di cui alla legge 12 agosto 1962, n. 1839, e successive modificazioni e integrazioni, è consentito il trasporto in contenitori portatili rispondenti alle caratteristiche specificate nell’Accordo stesso (taniche), entro il limite massimo, per unità di trasporto, di litri 60: in tal senso una nota del ministero dell’interno 7 ottobre 2003 n. 300/A/1/44237/108/1. Il ministero chiarisce anche che le nuove disposizioni dell’art. 168 Cod. strad., introdotte con la legge 1 agosto 2003 n. 214, non hanno interessato le modalità di trasporto delle merci pericolose, in particolare dei carburanti disciplinati dalla normativa ADR.
Quindi il trasporto di combustibili nei limiti e con le modalità indicate non comporta le violazioni dei commi 8 e 9 dell’art. 168 del codice della strada che prevedono la decurtazione di 10 punti dalla patente di guida per i trasgressori."