Art. 483 Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico

Chiunque attesta falsamente al pubblico ufficiale, in un atto pubblico, fatti dei quali l’atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione fino a due anni. Se si tratta di false attestazioni in atti dello stato civile, la reclusione non può essere inferiore a tre mesi.


quindi non e un discorso di essere elastici e la legge bella o cattiva che sia bisogna rispettarla se no si diventa trasgressori scusate per l'ot ma dovevo scrivere tutte le informazioni chiudo.