In pratica chiedevo quali fossero i rischi da ambo le parti.
Ovviamente io andrò al PRA il primo giorno utile!
Alla fine la cosa è stata combinata in maniera diversa nei tempi, ma che non cambia nella sostanza!
Grazie a tutti.
In pratica chiedevo quali fossero i rischi da ambo le parti.
Ovviamente io andrò al PRA il primo giorno utile!
Alla fine la cosa è stata combinata in maniera diversa nei tempi, ma che non cambia nella sostanza!
Grazie a tutti.
[QUOTE=Boogs;617282]In pratica chiedevo quali fossero i rischi da ambo le parti.
come vedi gino sei tu che sei intervenuto a sproposito visto che boogs chiedeva anche quale fossero i rischi anche da parte del venditore quindi nn sono io che ho capito fischi per fiaschi.......
e per chiudere il discorso che entro 60 giorni dall'atto di proprieta non fa l'iscrizione al pra e viene fermato per strada o CITATO dal venditore tramite il giudice di pace intercorre nell'artico 94 del cds come scritto anche qua:
Il mancato aggiornamento della carta di circolazione e del CdP entro il termine di sessanta giorni determina l'applicazione di sanzioni monetarie e il ritiro della carta di circolazione in caso di controllo su strada (art. 94 del Codice della Strada).
[QUOTE=aspide;617288]Naturalmente, continui a non capire, e questo è un tuo limite, per cui fatti tuoi, ma se continui ad intervenire a sproposito, sarò costretto a sanzionarti, e questo è l'ultimo avvertimento!
Sei pregato di rileggerti TUTTA la discussione, così vedrai che quello che chiedeva Boogs era i rischi della mancata VENDITA del veicolo, anche se il venditore aveva già fatto l'atto di vendita. Sulla questione della registrazione al PRA, una volta concretizzatasi la vendita, non ci sono mai stati dubbi, se non nella tua mente.
Poi, se capissi qualcosa del PRA, sapresti che lo Stato non cerca nessuno per una mancata registrazione al PRA per cui l'intestatario fa la perdita di possesso, infatti la perdita di possesso blocca la vita amministrativa del veicolo, che non può più essere venduto con trascrizione o persino fare una revisione. L'unica cosa che può fare il trasgressore a quel punto, se vuole usare il veicolo, è quella di chiedere all'intestatario di fare il rientro in possesso per poter fare la registrazione al PRA, con tutte le conseguenze del caso, per poterne ususfruire in pieno.
Scrivi di quello che sai e lascia stare il resto!
Gino
vedo che continui ad offendere e nn va bene perche tu sei il primo che deve rispettare il regolamento e nn lo stai facendo e poi per completezza e chiusura se tu pensi che lo stato nn ti cerca leggi questo:
ricorso al Giudice di pace od ordinario, il venditore può ottenere una sentenza attestante l’avvenuta vendita del veicolo a favore dell’acquirente, purchè si produca tutta la documentazione necessaria per l’identificazione dell’acquirente.La sentenza del giudice è sufficiente per chiedere il passaggio di proprietà, la cui richiesta deve essere supportata da idonea documentazione consistente in copia della sentenza in bollo e modello di presentazione NP3B compilato. I costi previsti per legge sono identici al primo caso.
ergo tutte le sanzioni che vengono fatte dall'aquirente e i bolli che nn paga poiche nn ha fatto l'iscrizione al pra e l'aggiornamento li paga tutti compreso anche le multe salatissime che si becca quindi lo stesso consiglio che mi hai dato vale per te.
Chiariti quali sono i rischi, mi è sorto un altro dubbio.
Verificando sul sito dell ACI quale è la documentazione da presentare allo sportello del PRA non ho capito il punto relativo alla "Nota di presentazione al PRA su cui indicare il codice dell'acquirente".
Ma se faccio compilare in comune il retro del CdP dal venditore, in cui credo che verrà copiato anche il mio codice fiscale, dovrò presentare anche il modello NP3B come indicato nel sito?
Credo che basti il retro del CdP, ma volevo essere sicuro ed andare preparato!![]()