L'art. 35, comma 2, del D.P.R. 445/2000:
" Sono equipollenti alla carta di identita' il passaporto, la patente di guida, la patente nautica, il libretto di pensione, il patentino di abilitazione alla conduzione di impianti termici, il porto d'armi, le tessere di riconoscimento, purche' munite di fotografia e di timbro o di altra segnatura equivalente, rilasciate da un'amministrazione dello Stato."
equipollente, per la precisione, significa "avere lo stesso peso giuridico"
questo dpr non fa alcuna differenza fra le "tipologie" di patente
saluti