L'art. 78 del CdS cita il telaio come telaio del veicolo, fammi vedere la frase dove intende "telaio del motore". Infatti non sono ammesse neanche modifiche di alcun tipo al telaio e, comunque, all'omologazione nel suo insieme, a meno di essere approvate dalla motorizzazione (per capirci, non si può modificare neanche l'impianto frenante, il diametro o lo spessore dei pneumatici, il tipo di luci, il clacson, ecc.).
Per una migliore comprensione, ti riporto il testo dell'art. 78:
Art. 78. Modifiche delle caratteristiche costruttive dei veicoli in circolazione e aggiornamento della carta di circolazione.
1. I veicoli a motore ed i loro rimorchi devono essere sottoposti a visita e prova presso i competenti uffici del Dipartimento per i trasporti terrestri quando siano apportate una o più modifiche alle caratteristiche costruttive o funzionali, ovvero ai dispositivi d'equipaggiamento indicati negli articoli 71 e 72, oppure sia stato sostituito o modificato il telaio. Entro sessanta giorni dall'approvazione delle modifiche, gli uffici competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri ne danno comunicazione ai competenti uffici del P.R.A. solo ai fini dei conseguenti adeguamenti fiscali.
2. Nel regolamento sono stabiliti le caratteristiche costruttive e funzionali, nonché i dispositivi di equipaggiamento che possono essere modificati solo previa presentazione della documentazione prescritta dal regolamento medesimo. Sono stabilite, altresì, le modalità per gli accertamenti e l'aggiornamento della carta di circolazione.
3. Chiunque circola con un veicolo al quale siano state apportate modifiche alle caratteristiche indicate nel certificato di omologazione o di approvazione e nella carta di circolazione, oppure con il telaio modificato e che non risulti abbia sostenuto, con esito favorevole, le prescritte visita e prova, ovvero circola con un veicolo al quale sia stato sostituito il telaio in tutto o in parte e che non risulti abbia sostenuto con esito favorevole le prescritte visita e prova, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 389 a € 1.559.
4. Le violazioni suddette importano la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della carta di circolazione, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.
Poi, se leggi bene quanto ho scritto, non ho MAI detto che il cambio del gruppo termico non inficia la garanzia. Ho scritto che qualunque modifica la fa decadere!
Ma, ovviamente, se sei maggiorenne e ti rendi conto delle conseguenze delle tue scelte, fai come credi.
Ciao, Gino