Citazione Originariamente Scritto da horusbird Visualizza Messaggio
me lo sono letto un paio di volte ma non mi pare di avere trovato un qualcosa di veramente specifico al nostro caso...
Soprattutto come sempre e' tutto soggetto ad interpretazione, a me pare che si cerchino analogie tra la convenzione di Ginevra e il nostro codice della strada ma non mi pare di vedere nulla che dica espressamente che non sia considerato ciclomotore un velocipede con motore ausialiaro, piuttosto mi e' sembrato venga detto proprio l'opposto...
e' + chiaro adesso?:

Nuovo codice della strada", decreto legisl. 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni.

TITOLO III - DEI VEICOLI

Capo III - VEICOLI A MOTORE E LORO RIMORCHI

Sezione I - NORME COSTRUTTIVE E DI EQUIPAGGIAMENTO E ACCERTAMENTI TECNICI PER LA CIRCOLAZIONE

Art. 75. Accertamento dei requisiti di idoneità alla circolazione e omologazione.
1.I ciclomotori, i motoveicoli, gli autoveicoli, i filoveicoli e i rimorchi, per essere ammessi alla circolazione, sono soggetti all'accertamento dei dati di identificazione e della loro corrispondenza alle prescrizioni tecniche ed alle caratteristiche costruttive e funzionali previste dalle norme del presente codice. Per i ciclomotori costituiti da un normale velocipede e da un motore ausiliario di cilindrata fino a 50 cc, tale accertamento è limitato al solo motore.