Estratto dal sito della regione veneto!!!

(più chiaro di così!!! io non ne vedo interpretazioni confusionarie!!!)

Veicoli storici

1. Autoveicoli e motoveicoli ultratrentennali

A decorrere dall’anno in cui si compie il trentesimo anno dalla loro costruzione, gli autoveicoli ed i motoveicoli ultratrentennali sono esentati dal pagamento delle tasse automobilistiche. Salvo prova contraria, per anno di costruzione si intende l’anno di prima immatricolazione. Se, però, il contribuente è in possesso di documentazione idonea che attesti una data di costruzione anteriore a quella di immatricolazione, fa fede ai fini dell’agevolazione la data di costruzione. Il beneficio spetta automaticamente, senza che sia necessario presentare una domanda apposita.

2. Autoveicoli e motoveicoli tra i venti e i ventinove anni

Gli autoveicoli e i motoveicoli di particolare interesse storico e collezionistico per i quali siano trascorsi tra i 20 ed i 29 anni dalla data di costruzione possono essere esentati dal pagamento delle tasse automobilistiche. Si considerano di particolare interesse storico e collezionistico i veicoli costruiti specificamente per le competizioni, quelli costruiti a scopo di ricerca tecnica o estetica, anche in vista di partecipazione ad esposizioni o mostre ed i veicoli, pur non appartenenti alle categorie precedenti, i quali rivestano un particolare interesse storico o collezionistico in ragione del loro rilievo industriale, sportivo, estetico o di costume.

A differenza dei veicoli con almeno 30 anni, il beneficio in questo caso non spetta automaticamente, ma è necessario che:

A) il modello del motoveicolo sia compreso nelle liste FMI (Federazione motociclistica italiana FMI - Moto, Gare, Epoca, Turismo, Educazione Stradale) o sia fornito di attestato di storicità FMI o ASI (Automotoclub Storico Italiano www.asifed.it);

B) l’autoveicolo disponga di attestato di storicità ASI (per il rilascio degli attestati, maggiori informazioni possono essere acquisite presso l’ASI (tel. 011/8399537 – sede di Torino).
Si ricorda che, in caso di utilizzazione su pubblica strada, sia i veicoli ultratrentennali che quelli ultraventennali sono assoggettati alla tassa di circolazione forfettaria annua, nella misura di 11,36 euro per i motoveicoli e 28,40 euro per gli autoveicoli. Tale tassa può essere pagata in qualunque momento dell’anno, purchè prima della messa in circolazione del mezzo su strada.

La tassa per i veicoli ultratrentennali va pagata attraverso i canali di pagamento attualmente disponibili elencati nella pagina “dove e come pagare”.

Per i veicoli tra i venti ed i ventinove anni, il pagamento deve essere effettuato esclusivamente con bollettino postale sul conto corrente postale n. 22562482 intestato a “Regione Veneto-Tasse automobilistiche-Omessi/ritardati pagamenti", avendo cura di indicare in modo chiaro, nella causale del bollettino, la targa e la scadenza del bollo. Si ricorda che, per i veicoli storici, la scadenza è sempre dicembre.

La disciplina soprariportata non si applica ai veicoli adibiti ad uso professionale, ai sensi dell’art. 2083 e dell’art. 2229 del Codice Civile, i quali, pertanto, pagano come di norma l’importo della tassa automobilistica.

Riferimenti normativi:

- art. 63 L. 21 novembre 2000, n. 342.