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Discussione: Art. 60 C.d.s.

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  1. #1
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    Art. 60 C.d.s.

    Art.60 del Codice della Strada

    Motoveicoli e autoveicoli d'epoca e di interesse storico e collezionistico

    1. Sono considerati appartenenti alla categoria di veicoli con caratteristiche atipiche i motoveicoli e gli autoveicoli d'epoca, nonché i motoveicoli e gli autoveicoli di interesse storico e collezionistico.
    2. Rientrano nella categoria dei veicoli d'epoca i motoveicoli e gli autoveicoli cancellati dal P.R.A. perché destinati alla loro conservazione in musei o locali pubblici e privati, ai fini della salvaguardia delle originarie caratteristiche tecniche specifiche della casa costruttrice, e che non siano adeguati nei requisiti, nei dispositivi e negli equipaggiamenti alle vigenti prescrizioni stabilite per l'ammissione alla circolazione. Tali veicoli sono iscritti in apposito elenco presso il Centro storico del D.T.T.
    3. I veicoli d'epoca sono soggetti alle seguenti disposizioni:
      1. la loro circolazione può essere consentita soltanto in occasione di apposite manifestazioni o raduni autorizzati, limitatamente all'ambito della località e degli itinerari di svolgimento delle manifestazioni o raduni. All'uopo i veicoli, per poter circolare, devono essere provvisti di una particolare autorizzazione rilasciata dal competente ufficio del D.T.T. nella cui circoscrizione è compresa la località sede della manifestazione o del raduno ed al quale sia stato preventivamente presentato, da parte dell'ente organizzatore, l'elenco particolareggiato dei veicoli partecipanti.
        Nella autorizzazione sono indicati la validità della stessa, i percorsi stabiliti e la velocità massima consentita in relazione alla garanzia di sicurezza offerta dal tipo di veicolo;
      2. il trasferimento di proprietà degli stessi deve essere comunicato al D.T.T., per l'aggiornamento dell'elenco di cui al comma 2.
    4. Rientrano nella categoria dei motoveicoli e autoveicoli di interesse storico e collezionistico tutti quelli di cui risulti l'iscrizione in uno dei seguenti registri: ASI, Storico Lancia, Italiano FIAT, Italiano Alfa Romeo, Storico FMI.
    5. I veicoli di interesse storico o collezionistico possono circolare sulle strade purché posseggano i requisiti previsti per questo tipo di veicoli, determinati dal regolamento.
    6. Chiunque circola con veicoli d'epoca senza l'autorizzazione prevista dal comma 3, ovvero con veicoli di cui al comma 5 sprovvisti dei requisiti previsti per questo tipo di veicoli dal regolamento, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €68,25 a €275,10 se si tratta di autoveicoli, o da €33,60 a € 137,55 se si tratta di motoveicoli.
    Se dovessi circolare in Lombardia dovrei fare riferimento al comma 5? Cosa significa "purchè posseggano i requisiti previsti per questo tipo di veicoli, determinati dal regolamento."?

  2. #2
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    Riferimento: Art. 60 C.d.s.

    Citazione Originariamente Scritto da trattore Visualizza Messaggio
    Se dovessi circolare in Lombardia dovrei fare riferimento al comma 5? Cosa significa "purchè posseggano i requisiti previsti per questo tipo di veicoli, determinati dal regolamento."?
    Semplicemente che devono essere in regola col CdS.

    Ciao, Gino

  3. #3
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    Riferimento: Art. 60 C.d.s.

    Grazie!

  4. #4
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    Riferimento: Art. 60 C.d.s.

    [QUOTE=trattore;719055]Art.60 del Codice della Strada

    Motoveicoli e autoveicoli d'epoca e di interesse storico e collezionistico

    1. I veicoli d'epoca sono soggetti alle seguenti disposizioni:
      1. la loro circolazione può essere consentita soltanto in occasione di apposite manifestazioni o raduni autorizzati, limitatamente all'ambito della località e degli itinerari di svolgimento delle manifestazioni o raduni. All'uopo i veicoli, per poter circolare, devono essere provvisti di una particolare autorizzazione rilasciata dal competente ufficio del D.T.T. nella cui circoscrizione è compresa la località sede della manifestazione o del raduno ed al quale sia stato preventivamente presentato, da parte dell'ente organizzatore, l'elenco particolareggiato dei veicoli partecipanti.
        Nella autorizzazione sono indicati la validità della stessa, i percorsi stabiliti e la velocità massima consentita in relazione alla garanzia di sicurezza offerta dal tipo di veicolo;




    Personalmente mi deprime e mi impaurisce di più questa disposizione, perchè
    non potrei andare "'ndò c.... me pare" con il mio GS, TS, Faro Basso, VNB, PX, PE
    (a scelta) se non ho l'autorizzazione...

  5. #5
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    Riferimento: Art. 60 C.d.s.

    Citazione Originariamente Scritto da trattore Visualizza Messaggio
    Art.60 del Codice della Strada

    Motoveicoli e autoveicoli d'epoca e di interesse storico e collezionistico

    1. I veicoli d'epoca sono soggetti alle seguenti disposizioni:
      1. la loro circolazione può essere consentita soltanto in occasione di apposite manifestazioni o raduni autorizzati, limitatamente all'ambito della località e degli itinerari di svolgimento delle manifestazioni o raduni. All'uopo i veicoli, per poter circolare, devono essere provvisti di una particolare autorizzazione rilasciata dal competente ufficio del D.T.T. nella cui circoscrizione è compresa la località sede della manifestazione o del raduno ed al quale sia stato preventivamente presentato, da parte dell'ente organizzatore, l'elenco particolareggiato dei veicoli partecipanti.
        Nella autorizzazione sono indicati la validità della stessa, i percorsi stabiliti e la velocità massima consentita in relazione alla garanzia di sicurezza offerta dal tipo di veicolo;




    Personalmente mi deprime e mi impaurisce di più questa disposizione, perchè
    non potrei andare "'ndò c.... me pare" con il mio GS, TS, Faro Basso, VNB, PX, PE
    (a scelta) se non ho l'autorizzazione...
    Perché non leggi bene tutto l'articolo? Quelle disposizioni si applicano solo ai veicoli d'epoca, che sono tutt'altra cosa rispetto ai veicoli d'interesse storico e collezionistico (vedi le definizioni).

    Io ti auguro di avere la possibilità di possedere un veicolo d'epoca (cosa che pochi comuni cittadini possono permettersi) ma, in genere, questi sono i veicoli che trovi nei musei, non nelle case private.

    Ciao, Gino

  6. #6
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    Riferimento: Art. 60 C.d.s.

    Già è vero, sono considerati "d'epoca" i veicoli/motoveicoli
    cancellati dal P.R.A. e normalmente conservati nei musei/locali
    pubblici/privati...ma anche un PX del 1981 è "d'epoca" però,
    essendo regolarmente iscritta al P.R.A., posso andare "'ndò
    c...o me pare" senza chiedere permessi o quant'altro...
    in pratica c'è "epoca" e "epoca"...in ItaGLIa...

  7. #7
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    Riferimento: Art. 60 C.d.s.

    Citazione Originariamente Scritto da vesparolo Visualizza Messaggio
    Già è vero, sono considerati "d'epoca" i veicoli/motoveicoli
    cancellati dal P.R.A. e normalmente conservati nei musei/locali
    pubblici/privati...ma anche un PX del 1981 è "d'epoca" però,
    essendo regolarmente iscritta al P.R.A., posso andare "'ndò
    c...o me pare" senza chiedere permessi o quant'altro...
    in pratica c'è "epoca" e "epoca"...in ItaGLIa...
    Sbagli, e se avessi continuato a leggere quello che hai riportato, avresti capito il perché: nell'accezione del significato dato dall'art. 60 del CdS (che è quella valida per legge!), sono veicoli d'epoca solo quelli iscritti in speciali elenchi della motorizzazione. L'iscrizione al PRA o ai registri storici non c'entra nulla!

    Il fatto che la gente usi l'aggettivo a sproposito non gli concede un significato diverso.

    Di fatto, in Italia, esiste una precisa e sostanziale distinzione tra veicoli d'epoca, veicoli d'interesse storico e collezionistico, veicoli storici e veicoli normali.

    Ciao, Gino

  8. #8
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    Riferimento: Art. 60 C.d.s.

    Quindi, se uno ha una Vespa con trent'anni o più d'età ed era
    convinto di avere un veicolo d'epoca, cosi non è...o no?

    Spulciando su internet copio&incollo lo scritto sottostante
    che evidenzia che il dubbio è comune:


    "La soluzione, pertanto, ritengo di averla trovata nel regolamento delle moto d'epoca della Federazione Motociclistica Italiana
    , a tanto delegata e riconosciuta poichè citata nelle norme anzidette e conservatrice/autrice del ben noto "Registro", annualmente aggiornato insieme al regolamento medesimo.
    Detta Federazione, nel regolamento 2008, tassativamente indica le 4 categorie di motoveicoli (e ciclomotori) esistenti - oltre alla 5 che include tutti quelli non rientranti nelle 4 di interesse storico - che sono :
    1) STORICHE FINO AL 1944 ;
    2) EPOCA DAL '45 AL 68/70;
    3) CLASSICHE DAL '69 AL '75;
    4) POST-CLASSICHE DAL '76 ALL'88 (data quest'ultima valida per le sole presenti nell'elenco del registro FMI)."

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