Infatti, che strano "leggere" le notizie al contrario....
Infatti, che strano "leggere" le notizie al contrario....
Pierluigi.
menomale,secondo me e una buona notizia,non sono riusciti nel loro intento!!!!!!!!!!!
se sono incerto il gas lo tengo aperto
nel dubbio accelero
se vedo la paletta ci apro a manetta
vespa 50?? convinto tu...
hai problemi a starmi dietro?arrangiati...
Sono convinto che l'arresto non è stato a causa del furto della vespa (è facoltativo) ma l'insieme dei vari reati; ricordo la detenzione del coltello, della droga e la resistenza a P.U.. In ogni caso x noi vespisti è già traumatico il solo furto della vespa, ke poi vengano in trasferta notturna dall'estero....diminuisce notevolmente la possibilità del ritrovo dell'oggetto rubato, in ogni caso un plauso al cittadino attento e ai CC.![]()
ma veramente??? ce se io taglio una catena di una bici,vespa o altro mi arrestano???
se sono incerto il gas lo tengo aperto
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se vedo la paletta ci apro a manetta
vespa 50?? convinto tu...
hai problemi a starmi dietro?arrangiati...
e allora votatemi!!!!!!!
se sono incerto il gas lo tengo aperto
nel dubbio accelero
se vedo la paletta ci apro a manetta
vespa 50?? convinto tu...
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Si, molto probabilmente ti arrestano anche per una bicicletta!!! Leggi!
Arresto obbligatorio
L' arresto in flagranza è obbligatorio nei casi previsti dall'art. 380 c.p.p.. In particolare l'arresto va eseguito obbligatoriamente:
- nei confronti di chiunque è colto in flagranza di un delitto non colposo, tentato o consumato, per il quale la legge prevede la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel minimo a 5 anni e nel massimo a 20 anni;
- nei confronti di chiunque è colto in flagranza di uno dei delitti non colposi, consumati o tentati, specificatamente elencati dall'art. 380 comma 2 c.p.p..
Delitti previsti dall'art. 380 comma 2 c.p.p.
a) delitti contro la personalità dello Stato previsti nel titolo I del libro II del codice penale per i quali è stabilita la pena della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni o nel massimo a dieci anni;
b) delitto di devastazione e saccheggio previsto dall'articolo 419 del codice penale;
c) delitti contro l'incolumità pubblica previsti nel titolo VI del libro II del codice penale per i quali è stabilita la pena della reclusione non inferiore nel minimo a tre anni o nel massimo a dieci anni;
d) delitto di riduzione in schiavitù previsto dall'articolo 600, delitto di prostituzione minorile previsto dall'articolo 600-bis, primo comma, delitto di pornografia minorile previsto dall'articolo 600-ter, commi primo e secondo, anche se relativo al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, e delitto di iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile previsto dall'articolo 600-quinquies del codice penale;
d-bis) delitto di violenza sessuale previsto dall'articolo 609-bis, escluso il caso previsto dal terzo comma, e delitto di violenza sessuale di gruppo previsto dall'articolo 609-octies del codice penale;
e) delitto di furto, quando ricorre la circostanza aggravante prevista dall'articolo 4 della legge 8 agosto 1977, n. 533 quella prevista dall'articolo 625, primo comma, numero 2), prima ipotesi, del codice penale, salvo che, in quest'ultimo caso, ricorra la circostanza attenuante di cui all'articolo 62, primo comma, numero 4), del codice penale;
e-bis) delitti di furto previsti dall'articolo 624-bis del codice penale, salvo che ricorra la circostanza attenuante di cui all'articolo 62, primo comma, numero 4), del codice penale;
f) delitto di rapina previsto dall'articolo 628 del codice penale e di estorsione previsto dall'articolo 629 del codice penale;
g) delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'articolo 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110;
h) delitti concernenti sostanze stupefacenti o psicotrope puniti a norma dell'art. 73 del testo unico approvato con D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, salvo che ricorra la circostanza prevista dal comma 5 del medesimo articolo;
i) delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine costituzionale per i quali la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel minimo a quattro anni o nel massimo a dieci anni;
l) delitti di promozione, costituzione, direzione e organizzazione delle associazioni segrete previste dall'articolo 1 della legge 25 gennaio 1982, n. 17, delle associazioni di carattere militare previste dall'articolo 1 della legge 17 aprile 1956, n. 561, delle associazioni, dei movimenti o dei gruppi previsti dagli articoli 1 e 2, della legge 20 giugno 1952, n. 645, delle organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi di cui all'art. 3, comma 3, della L. 13 ottobre 1975, n. 654;
l-bis) delitti di partecipazione, promozione, direzione e organizzazione della associazione di tipo mafioso prevista dall'articolo 416-bis del codice penale;
m) delitti di promozione, direzione, costituzione e organizzazione della associazione per delinquere prevista dall'articolo 416 commi 1 e 3 del codice penale, se l'associazione è diretta alla commissione di più delitti fra quelli previsti dal comma 1 o dalle lettere a), b), c), d), f), g), i) del presente comma.
Arresto obbligatorio nelle ipotesi di delitti perseguibili a querela
Ai sensi del comma 3 dell'art. 380 c.p.p., nelle ipotesi di delitto perseguibile a querela, l'arresto in flagranza obbligatorio può essere eseguito solo se la querela viene proposta, anche con dichiarazione resa oralmente all'ufficiale o all'agente di polizia giudiziaria presente nel luogo. Tuttavia, se l'avente diritto dichiara di rimettere la querela, l'arrestato è posto immediatamente in libertà.
Articolo 625 c.p.
Circostanze aggravanti. La pena è della reclusione da uno a sei anni e della multa da lire duecentomila a due milioni:
1) se il colpevole, per commettere il fatto, si introduce o si trattiene in un edificio o in un altro luogo destinato ad abitazione;
2) se il colpevole usa violenza sulle cose o si vale di un qualsiasi mezzo fraudolento;
3) se il colpevole porta indosso armi o narcotici, senza farne uso;
4) se il fatto è commesso con destrezza, ovvero strappando la cosa di mano o di dosso alla persona;
5) se il fatto è commesso da tre o più persone, ovvero anche da una sola, che sia travisata o simuli la qualità di pubblico ufficiale o d’incaricato di un pubblico servizio;
6) se il fatto è commesso sul bagaglio dei viaggiatori in ogni specie di veicoli, nelle stazioni, negli scali o banchine, negli alberghi o in altri esercizi, ove si somministrano cibi o bevande;
7) se il fatto è commesso su cose esistenti in uffici o stabilimenti pubblici, o sottoposte a sequestro o a pignoramento, o esposte per necessità o per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede, o destinate a pubblico servizio o a pubblica utilità, difesa o reverenza;
se il fatto è commesso su tre o più capi di bestiame raccolti in gregge o in mandria, ovvero su animali bovini o equini, anche non raccolti in mandria.
Se concorrono due o più delle circostanze prevedute dai numeri precedenti, ovvero se una di tali circostanze concorre con altra fra quelle indicate nell’articolo 61, la pena è della reclusione da tre a dieci anni e della multa da lire quattrocentomila a tre milioni.
allora so caxxi...........eheheheheheehehe
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