ed a noi interessa sapere che salvo emendamenti qualora venisse approvato
d) all’articolo 80, dopo il comma 4, è inserito il seguente:
«4-bis. Per i veicoli d’interesse storico o collezionistico la revisione deve essere disposta ogni quattro anni, nel rispetto delle norme in vigore all’epoca della loro costruzione.»;
e) all’articolo 93, dopo il comma 6, è inserito il seguente:
«6-bis. Per i veicoli d’interesse storico o collezionistico l’immatricolazione e la reimmatricolazione sono effettuate dietro presentazione di un titolo, anche autocertificato di proprietà e di un certificato delle caratteristiche tecniche rilasciato dalla casa costruttrice o da uno degli enti di cui all’articolo 60, comma 4. In caso di reimmatricolazione di veicoli già iscritti e cancellati d’ufficio o su richiesta dell’ultimo proprietario iscritto, ad esclusione di quelli che risultino demoliti ai sensi della normativa in materia di contributi statali alla rottamazione, al richiedente vengono rilasciati targhe e libretto conformi a quelli della prima immatricolazione». (Chissà magari si rifanno targa e libretti vecchi)
1. I veicoli di interesse storico o collezionistico non sono sottoposti ai limiti di circolazione disposti per esigenze di prevenzione degli inquinamenti.
Non sembra tanto male, non trovate?