Citazione Originariamente Scritto da Albyfenix Visualizza Messaggio
scusate ma è considerata elaborazione anche mantenere tutto originale ma cambiare i rapporti? E volete dirmi che in caso dell'arrivo del perito questi si metta a smontare tutto il motore alla ricerca di qualcosa fuori posto?
posso capire marmitta, carburatore e cilindro visto che sono facilmente accessibili, ma anche parti interne del motore? (tipo mettere una molla polini nella frizione? ora sto esagerando )
Ma se metto lo spillo del carburatore con la punta rossa quando in origine l'aveva verde, è un'elaborazione?
Vogliamo continuare con questo tipo di domande? Avvisatemi, così il topic lo chiudo subito!

Vi dico com'è la prassi, e non ci voglio tornare sopra: se si viene fermati dalle Fdo e queste sospettano che il veicolo non sia conforme all'omologazione, il veicolo viene sequestrato e condotto al centro prova veicoli più vicino, dove verrà smontato e verificato, quindi non guardano solo l'esterno. Se trovano qualcosa che secondo loro non va, seguirà un verbale di denuncia. Se non si è d'accordo, si può fare opposizione e, in seguito, far intervenire un tecnico di fiducia per le controdeduzioni. Naturalmente qui stiamo parlando di tempi lunghi per dirimere la questione, anche anni, e centinaia o migliaia di euro di spese.
La stessa cosa avviene se il veicolo viene coinvolto in un incidente particolarmente grave in cui la dinamica dell'incidente stesso, o qualunque altra cosa, suggerisce agli esperti della polizia stradale che uno o più dei veicoli coinvolti possano essere stati elaborati.

Per finire, vi riporto quanto previsto dal CdS, al quale dovreste sempre fare riferimento:
- Art. 78 del CdS, comma 3: Chiunque circola con un veicolo al quale siano state apportate modifiche alle caratteristiche indicate nel certificato di omologazione o di approvazione e nella carta di circolazione, oppure con il telaio modificato e che non risulti abbia sostenuto, con esito favorevole, le prescritte visita e prova, ovvero circola con un veicolo al quale sia stato sostituito il telaio in tutto o in parte e che non risulti abbia sostenuto con esito favorevole le prescritte visita e prova, ovvero circola senza l’aggiornamento della carta di circolazione, quando prescritto, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 419 a euro 1.682.
Comma 4: Le violazioni suddette importano la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della carta di circolazione, secondo le norme del capo I, sez. II, del titolo VI.

- Art. 236. Regolamento di Attuazione del CdS, comma 1: Ogni modifica alle caratteristiche costruttive o funzionali, tra quelle indicate nell'appendice V al presente titolo ed individuate con decreto del Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale della M.C.T.C., o che determini la trasformazione o la sostituzione del telaio, comporta la visita e prova del veicolo interessato, presso l'ufficio della Direzione generale della M.C.T.C. competente in relazione alla sede della ditta che ha proceduto alla modifica. Quando quest'ultima è effettuata da più ditte, senza che per ogni stadio dei lavori eseguiti venga richiesto il rilascio di un certificato di approvazione, l'ufficio della Direzione generale della M.C.T.C. competente per la visita e prova è quello nel cui territorio di competenza ha sede la ditta che ha operato l'ultimo intervento in materia. In tale caso la certificazione dei lavori deve essere costituita dal complesso di tutte le certificazioni, ciascuna redatta dalla ditta di volta in volta interessata dai diversi stadi, con firma del legale rappresentante autenticata nei modi di legge.
- Comma 2: Ogni modifica riguardante uno dei seguenti elementi: a) la massa complessiva massima;
b) la massa massima rimorchiabile;
c) le masse massime sugli assi;
d) il numero di assi;
e) gli interassi;
f) le carreggiate;
g) gli sbalzi;
h) il telaio anche se realizzato con una struttura portante o equivalente;
i) l'impianto frenante o i suoi elementi costitutivi;
l) la potenza massima del motore;
m) il collegamento del motore alla struttura del veicolo,
è subordinata al rilascio, da parte della casa costruttrice del veicolo, di apposito nulla-osta, salvo diverse o ulteriori prescrizioni della casa stessa. Qualora tale rilascio non avvenga per motivi diversi da quelli di ordine tecnico concernenti la possibilità di esecuzione della modifica, il nulla-osta può essere sostituito da una relazione tecnica, firmata da persona a ciò abilitata, che attesti la possibilità d'esecuzione della modifica in questione. In tale caso deve essere eseguita una visita e prova presso l'ufficio della Direzione generale della M.C.T.C. competente in base alla sede della ditta esecutrice dei lavori, al fine di accertare quanto attestato dalla relazione predetta, prima che venga eseguita la modifica richiesta.

Ciao, Gino