Art. 0.0 - Delimitazione dell’Assicurazione - Veicoli assicurati.
La garanzia è prestata per i veicoli di proprietà del Contraente o del coniuge in regime patrimoniale di
comunione dei beni aventi almeno una delle seguenti caratteristiche:
veicoli d’epoca, come definiti dall’art. 60 del Nuovo Codice della Strada;
veicoli di interesse storico o collezionistico dotati di Certificato di Identità ASI (già Omologazione) rilasciato
da Automotoclub Storico Italiano o dotati di Certificazione di Storicità per iscrizione al Registro Nazionale
Storico FMI, aventi data di costruzione o di prima immatricolazione non inferiore a 20 anni rispetto al primo
giorno dell’anno in corso al momento della stipula del contratto o della successiva inclusione;
veicoli non dotati di Certificato di Identità ASI (già Omologazione) o di Certificazione di Storicità FMI,
aventi data di costruzione o di prima immatricolazione non inferiore a 25 anni rispetto al primo giorno
dell’anno in corso al momento della stipula del contratto o della successiva inclusione e, per
autovetture, aventi cilindrata superiore a 1000 cm3
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