Per quelli precedenti, erano specificate entrambe le opzioni, per questi nuovi, ti dicono direttamente, nel caso, di distruggerlo tu (e se si fidano loro . . .![]()
). Certo è che non si può circolare con il contrassegno non proprio (a meno che il veicolo non sia intestato alla persona intestataria del contrassegno e che questa non sia deceduta!). C'è anche una sanzione a questo proposito (art. 97 del CdS, comma 11) da € 65,60 a € 262,40 (se non è stata aumentata).
Correzione: la sanzione monetaria minima non è ammessa, ma c'è la sanzione accessoria del sequestro del ciclomotore per 30 giorni e la sanzione di € 327 nel caso non sia stato richiesto il trasferimento di proprietà (art. 97 del CdS, comma 12).
Ciao, Gino