Mi autoquoto pechè è arrivata la risposta in politichese via PEC: ho solo cancellato i dati sensibili.
Egr. Sig. XXXXX,
con riferimento alla Sua email del 05/01/2014 si rappresenta quanto segue.
L’articolo 1 della legge n. 190 del 23.12.2014 (legge di stabilità 2015), al comma 666, dispone l’eliminazione dell’esenzione dal bollo per gli autoveicoli e per i motoveicoli ultraventennali di particolare interesse storico e collezionistico, mentre rimane fermo che i veicoli e i motoveicoli ultratrentennali sono esentati dal bollo e, in caso di utilizzazione sulla pubblica strada, sono assoggettati ad una tassa di circolazione forfettaria annua (articolo 63, commi 1 e 4).
Poiché interviene sugli elementi costitutivi del tributo, la norma statale è immediatamente precettiva (di immediata applicazione); peraltro, in ragione dell’articolo 8, comma 3, del d.lgs. n. 68/2011 (federalismo fiscale regionale), la tassa automobilistica regionale è annoverabile tra i tributi regionali derivati, la cui disciplina di base è riservata al legislatore statale.
A tal riguardo, la Corte Costituzione si è pronunciata più volte (sentenze 451/2007, 455/2005 e 296/2003) nello stabilire il principio della riserva allo Stato della disciplina degli elementi costitutivi del tributo e la competenza legislativa regionale a disporre esenzioni, detrazioni e riduzioni solo nei limiti e secondo i criteri fissati dalla legislazione statale. Da ultimo la sentenza n. 288 del 2012 della Consulta ha ribadito, con riferimento alla tassa automobilistica, la qualifica di tributo proprio derivato e che la Regione:
a) non può modificarne il presupposto ed i soggetti d’imposta (attivi e passivi);
b) può modificarne le aliquote nel limite massimo fissato dal comma 1 dell’art. 24 del d.lgs. n. 504 del 1992 (tra il 90 ed il 110 per cento degli importi vigenti nell’anno precedente);
c) può disporre esenzioni, detrazioni e deduzioni nei limiti di legge nazionale e, quindi, non può escludere esenzioni, detrazioni e deduzioni già previste dalla legge statale.
Alla luce di tale contesto, attualmente, la Regione nel caso di specie non può, con propria legge, ripristinare tale esenzione in quanto violerebbe la competenza esclusiva dello Stato in materia di tributi “erariali”.
Attualmente, in conformità alle disposizioni della citata norma statale, sono state chiuse dal Sistema nazionale di gestione dell’archivio delle tasse automobilistiche (gestito da Sogei per conto dell’Agenzia delle Entrate) le esenzioni inserite negli anni precedenti, pertanto, in mancanza di ulteriori interventi correttivi/modificativi da parte del legislatore nazionale, i veicoli di età compresa tra i venti e i trenta anni saranno tenuti al versamento della tassa automobilistica a decorrere dal 01/01/2015.
Di conseguenza la S.V. è tenuto a pagare la tassa automobilistica per il motoveicolo targato APXXXXXX per il periodo gennaio/luglio 2015 (pari a sette mesi) per l’importo, calcolato ad oggi, di €. 54,39; ad agosto 2015 dovrà corrispondere €. 88,79 per il periodo agosto 2015/luglio 2016.
Si resta a disposizione per ulteriori chiarimenti.
Distinti saluti