Ehm Horus, penso che nelle tue risposte, ci sia un "non" in più!
Per fare il passaggio con l'articolo 2688 serve eccome il possesso del cdp, altrimenti nun se po ffà!!!
Ehm Horus, penso che nelle tue risposte, ci sia un "non" in più!
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Appassionati di bricolage non scoraggiatevi! Ricordate che il Titanic e' stato costruito da un gran numero di professionisti, ma l'Arca di Noe' solo da un dilettante!".
E chi non vespa con me, lambretta lo colga!!!
Meglio una vespa domani, che una lambretta oggi!!!
Vespa, sempre vespa, fortissimamente vespa!!!
Una vespa al giorno, toglie il medico di torno!!!
Serve il foglio complementare non il certificato di proprieta'; la vespa che ho venduto ad anton qualche mese fa era in vita e io non ero certo l'intestatario del mezzo ma al pra abbiamo fatto il passaggio in quanto io ero il proprietario non intestario di una vespa circolante di cui avevo foglio complementare e libretto.Originariamente Scritto da senatore
Questo volevo dire.
Horus, il cdp, sostituisce il vecchio foglio complementare. I veicoli immatricolati dopo una certa data, che non so qual'è, hanno il cdp invece del foglio complementare. Per quei veicoli che hanno ancora il foglio complementare, lo stesso viene sostituito dal cdp alla prima formalità svolta presso il PRA.
Il passaggio con l'articolo, si può effettuare, sia che il veicolo abbia il foglio complementare e sia che abbia il cdp. La vespa che hai venduto ad Anton, aveva il foglio complementare, ma ora ha il cdp. Se avesse avuto il cdp, avreste fatto ugualmente il passaggio. Il passaggio con l'articolo 2688, viene effettuato, per esempio, in caso di morte dell'intestatario. Se fosse così come dici tu, in caso di morte dell'intestatario di un veicolo avente cdp non si potrebbe fare il passaggio. Che fine dovrebbe fare, allora, quel veicolo?
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Preciso che a quanto mi risulta in caso di cambio di proprieta' e in possesso del CDP e' obbligatorio fare la trascrizione entro 60 giorni mentre questo non dovrebbe essere vero in caso di possesso del vecchio foglio complementare, per cui mi pareva normale dire che se hai il foglio complementare certamente puoi vendere la vespa come propriatrio non intestatario mentre se hai il cdp e sono passati piu' di 60 giorni dalla vendita devi averlo per forza rifatto a nome tuo quindi l'articolo 2688 non serve piu'... o mi sono sbagliato in qualcosa?
A me al PRA di Perugia hanno detto che in caso di morte il veicolo passa agli eredi non certo al tizio che aveva affittato la cantina al defunto e che ci trova dentro la vespa.Originariamente Scritto da senatore
Almeno l'interpretazione che dannoa Perugia e' questa.... Se uno ha il CDP vuol dire che la Vespa e' in vita ed e' di proprieta' del tipo intestatario e se in vita deve andare lui a venderla, diverso se ha il complementare perche' vuol dire che quella vespa e' "immobile amministrativamente" da prima della legge che ha introdotto il CDP.
Mah, che te devo dì?
Me sembrano piuttosto strani al PRA di Perugia. Prova a chiedere cosa fumano di così pessima qualità!![]()
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Il problema è che il Complementare doveva andare sostituito col CDP. Io, per esperienza con le auto di mio suocero, vi dico che col CDP si può fare il "proprietario non intestatario" (l'ho fatto).Originariamente Scritto da horusbird
Col Coplementare anche la semplice compravendita richiede solo più tempo perchè bisogna prima iscriversi secondo le regole del CDP.
Per il prorpietario non intestatario sul nuovo CDP esce una dizione tipo manca la regolare successione di intestazioni a seguito del 2688. E' ovvio che la vespa e tutto del defunto passa agli eredi, ma lo stato, ance per la semplice registrazione "auto" chiede l'IPT che raddoppia nel caso di passaggio a terzo come propretario non intestatario.
L'unico ricschio è che aventi diritto (eredi, reale proprietario/intestatario) dopo effettuino una ricerca e richiedano il reintegro del possesso/proprietà.
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PX forever, GTS for every day.
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Horus ha ragione Senatore:
il passaggio con l'art. 2688 può avvenire solo ed esclusivamente con tutti i documenti, quindi il libretto e "l'atto di proprietà", si intende per atto di proprietà sia il "vecchio" foglio complementare che il "nuovo" CDP
inoltre quando si ha un mezzo a nome di un defunto è possibilissimo fare il passaggio con l'art, in quanto i mezzi circolanti non rientrano nella denuncia di successione che vengono presentati agli uffici competenti, e quindi restano in una sorta di "limbo"
ci sono però da aggiungere 2 cose:
1° sappiamo bene che ogni PRA applica le leggi a modo suo
2° è molto improbabile, m non impossibile, trovare un mezzo con CDP da proprietario non intestatario, in quanto l'art. 2688 è stato tirato fuori per i mezzi per "sanare" quelle situazioni di tanti anni fà dove il passaggio non veniva fatto, in quanto la gente lo riteneva una cosa superfluea, oggi quasi tutti sanno quali sono i problemi che possono derivare da un "mancato passaggio" (multe,incidenti ed altro) e quindi tutti si cautelano e non consegnano il mezzo se non dopo aver fatto il passaggio
prova
se non ricordo male ci sono 3 anni di tempo perchè il "proprietario intestario" possa reclamarne la proprietàOriginariamente Scritto da Totonnino
e poi sono volatici per diabetici per il venditore![]()
prova
Questo e' piu' o meno quello che hanno detto a me.Originariamente Scritto da highlander
perfetto!!! ma facciamo un esempio:Originariamente Scritto da horusbird
tu domani vendi tutti i tuoi mezzi regolarmente iscritti al PRA, consegni mezzi e TUTTI i documenti all'acquirente senza autenticare le firme, incassi i soldi e poi te ne scappi a Cuba ed apri un bar sulla spiaggia (), cosa fanno i nuovi proprietari di tali mezzi???
fanno il passaggio con l'art. 2688, questa è una legge del Codice Civile, che è superiore alle leggi che vengono emesse per il PRA
p.s. se poi rientri in Italia e ne reclami la proprietà .... sono "cosi" acidi![]()
prova
Horus, non so con chi hai parlato al PRA, ma ti hanno detto un sacco di strnzt! (Oppure hai capito male tu).
1- si può fare la vendita con l'art. 2688 (da proprietario NON intestatario) per un veicolo in vita e regolarmente iscritto al PRA solo se si è in possesso del documento di proprietà (CdP o foglio complementare che sia), per il resto, possono mancare anche targa e libretto!
2- il CdP è entrato in vigore nel 1993, ma NON HA SOSTITUITO i fogli complementari già esistenti, quelli scompariranno automaticamente man mano che i veicoli vengono venduti, demoliti, gli intestatari cambiano residenza o muoiono, oppure che il foglio complementare viene smarrito o si deteriora.
3- l'IPT, in caso di vendita con l'art. 2688, si paga doppia solo nel caso di autoveicoli, le moto, essendo esentate dal pagamento, non pagano nulla, a meno che non siano veicoli d'interesse storico e collezionistico o con più di 30 anni, in questi casi pagano l'IPT "agevolata" (li mortaretti loro!) di circa 25 euro (per 2).
Non diffondete notizie false e tendenziose, che già ce n'è tante da non capirci una mazza!![]()
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Grazie.![]()
Ciao, Gino
Originariamente Scritto da GiPiRat
Avevo specificato registrazione Auto epr L'IPT.....Originariamente Scritto da Totonnino
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Mica mi riferivo a te e, comunque, è sempre meglio specificare che con le moto "normalmente" non si paga IPT.
Ciao, Gino
ce l'ha con me e con horus![]()
ma il Ginone nazionale quando fa un cazziatone lo fà a ragione veduta, e quindi ce lo teniamo![]()
prova
quando ci vuole ci vuole
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per chiunque!
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