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Discussione: Domanda - Articolo 2688 con il CdP digitale

  1. #1

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    Domanda - Articolo 2688 con il CdP digitale

    Buonasera a tutti,

    Vorrei avere l' opinione deglii esperti del forum per le pratiche in base al art. 2688 adesso che e in vigore il nuovo CdP digitale. Credo che
    anche se questo sistema e piu sicuro evitando delle truffe, certificato in mano, etc. non poche persone avranno dei problemi.

    Mi spiego meglio: se prima una persona avesse trovato un veicolo qualsiasi (di solito storico/vecchio) che non lo vuoleva nessuno o il intestatario e gli eredi erano irreperibili da anni o anche in una vendita a voce (tutti questi esempi sono molto comuni come visto anche nel forum), lui/lei bastava presentarsi con il CdP e libretto con una persona terza o il detentore e si intestava il veicolo.

    Adesso con questo sistema, si come il CdP originale digitale e sempre in mano al' ACI, l'ACI ti dice "non mi basta che tu hai la ricevuta del barcode perche la ricevuta non costituisce titolo di per se, percio vorrei anche una prova di un titolo, altrimenti ci vuole la delega dell intestatario stesso o avente titolo". In questo caso non saprei se la vendita verbale o la semplice dichiarazione autenticata al notaio "...che questo veicolo targato x e mio" o "...Il sottoscritto X vendo a Y il veicolo targato Z" bastera. Questo vuole dire che con il nuovo certificato, il peso del' art. 2688 si riduce abbastanza ed il classico "possesso vale titolo" non sara piu applicabile nelle pratiche seguenti.

    Qual' e la vorstra opinione su questo? Le indicazioni sul sito del' ACI sono un po vaghe senza esempi specifici.

    Grazie per il vostro feedback!

  2. #2
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    Re: Domanda - Articolo 2688 con il CdP digitale

    Secondo quello che scrive l'ACI: "Nel caso in cui si disponga di CdP digitale (CDPD), poiché il documento già risiede nei Sistemi Informativi ACI, è obbligatorio allegare la delega all’utilizzo del CdP da parte dell’intestatario o avente titolo (es. erede)."

    Naturalmente, se ho la possibilità di avere la delega dell'intestatario avente titolo, tanto vale che faccia sottoscrivere a lui l'atto di vendita (ricordo che la delega dev'essere autenticata da un notaio od un giudice), altrimenti raddoppio le spese.

    Quindi, direi che la vendita con l'art. 2688 diventa piuttosto improbabile per i veicoli forniti di CDPD. Ma credo che passerà qualche tempo prima che i casi siano abbastanza numerosi da dover fare intervenire il legislatore (è evidente che l'eventualità non è stata presa in considerazione).

    Ciao, Gino

  3. #3

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    Re: Domanda - Articolo 2688 con il CdP digitale

    Grazie Gino per la risposta,

    Sono d'accordo con te.

    Secondo me l'eventualita e stata presa in considerazione e forse il legislatore vuoleva sin dal' inizio ridurre questo tipo di trapassi. Infatti se uno vede il nuovo video del CDPD sul sito del'ACI, il presentatore del video evidenzia in un momento che una volta "un ladro potteva interstarsi il veicolo con il possesso vale titolo". Cosa che e vera, ma bastava al' intestatario denunciare il furto e tutto si bloccava automaticamente, specialmente adesso che tutto e telematico.

    Ovviamente, non so se questo cambiera mai, perche questo tipo di trapassi e in minoranza.

    Ovviamente se tu o qualc'uno sentira qualche cosa in piu su questo argomento sarebbe ottimo condividerlo sul forum.

    Grazie,
    Savvas

  4. #4
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    Re: Domanda - Articolo 2688 con il CdP digitale

    Citazione Originariamente Scritto da SEM Visualizza Messaggio
    , , , Infatti se uno vede il nuovo video del CDPD sul sito del'ACI, il presentatore del video evidenzia in un momento che una volta "un ladro potteva interstarsi il veicolo con il possesso vale titolo". . . .
    In effetti "possesso NON vale titolo" se non hai il documento di proprietà o, almeno, questo è vero per i veicoli regolarmente iscritti al PRA.

    In effetti io trovo che il passaggio di proprietà tramite art. 2688 ha un suo perché, soprattutto nei casi in cui il veicolo è intestato ad una persona non facilmente raggiungibile, perché espatriato, o a più persone di cui una è irreperibile, o nei casi in cui ci sia stato un passaggio di mano non registrato, anche per colpa di agenzie di pratiche automobilistiche che non hanno fatto appieno il loro lavoro, come accade talvolta.

    Insomma, ci sono diverse casistiche in cui questa forma di passaggio di proprietà può rivelarsi utile. Mentre è sufficiente che l'intestatario o gli aventi causa facciano una perdita di possesso o una denuncia di furto per scongiurarne qualunque uso improprio.

    Ciao, Gino

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