Originariamente Scritto da
GiPiRat
Se si sostituisce lo scarico integralmente con uno non omologato per il proprio veicolo, ma simile, soprattutto nella posizione del terminale di scarico, l'articolo del CdS a cui si contravviene è l'art. 72 e non l'art. 78, per cui la sanzione prevista è un'ammenda da 84 a 335 euro, senza alcuna sanzione accessoria (la carta di circolazione non viene ritirata). Stessa sanzione se si applica l'art. 79, nel caso che si sia alterato il proprio terminale di scarico, bucandolo, accorciandolo, allungandolo, ecc..
L'art. 78, in effetti, si applica solo nel caso in cui venga cambiata la posizione di uscita del terminale stesso ad esempio da laterale a centrale ecc. (questo articolo è più rivolto alle eventuali modifiche strutturali o del motore che non dello scarico o altro, com'è stato rilevato spesso dai giudici di pace, mentre le FdO si impuntano nel sollecitare l'art. 78 per qualunque modifica del veicolo, per cui è facile che un'opposizione in tal senso venga accolta in sede di giudizio).
Spero che questo risponda al vostro quesito, altrimenti vi consiglio di studiare gli artt. 72, 78 e 79, il loro regolamento e le appendici.
Ciao, Gino