Citazione Originariamente Scritto da GiPiRat Visualizza Messaggio
Se si sostituisce lo scarico integralmente con uno non omologato per il proprio veicolo, ma simile, soprattutto nella posizione del terminale di scarico, l'articolo del CdS a cui si contravviene è l'art. 72 e non l'art. 78, per cui la sanzione prevista è un'ammenda da 84 a 335 euro, senza alcuna sanzione accessoria (la carta di circolazione non viene ritirata). Stessa sanzione se si applica l'art. 79, nel caso che si sia alterato il proprio terminale di scarico, bucandolo, accorciandolo, allungandolo, ecc..

L'art. 78, in effetti, si applica solo nel caso in cui venga cambiata la posizione di uscita del terminale stesso ad esempio da laterale a centrale ecc. (questo articolo è più rivolto alle eventuali modifiche strutturali o del motore che non dello scarico o altro, com'è stato rilevato spesso dai giudici di pace, mentre le FdO si impuntano nel sollecitare l'art. 78 per qualunque modifica del veicolo, per cui è facile che un'opposizione in tal senso venga accolta in sede di giudizio).

Spero che questo risponda al vostro quesito, altrimenti vi consiglio di studiare gli artt. 72, 78 e 79, il loro regolamento e le appendici.

Ciao, Gino
Convengo con la tua analisi. Secondo me sono gli articoli 72 e 79 e non il 78 a entrare in ballo in quanto installando uno scarico aftermarket "normale" non si altera il telaio né le altre caratteristiche del veicolo.
In buona sostanza, al massimo si rischia una multa di 335 euro.

Sarebbe comunque interessante sapere se qualcuno sia "incappato" in queste contestazioni