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Discussione: Quali sono esattamente i rischi "legali" della scatalizzazione?

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  1. #1
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    Re: Quali sono esattamente i rischi "legali" della scatalizzazione?

    Semplicemente la marmitta del Px €uro 3 ha un' omologazione diversa da quella del Px o del Px Arcobaleno, quindi pur essendo omologata su un mezzo pressochè identico, prodotto in precedenza e non catalizzato, non sarà omologata su quello catalizzato, che rispetta le normative anti inquinamento.

    Secondo me, le conseguenze sono quelle riportate nell' articolo 79 del c.d.s., ovvero:

    4. Chiunque circola con un veicolo che presenti alterazioni nelle caratteristiche costruttive e funzionali prescritte, ovvero circola con i dispositivi di cui all'art. 72 non funzionanti o non regolarmente installati, ovvero circola con i dispositivi di cui all'articolo 80, comma 1, del presente codice e all'articolo 238 del regolamento non funzionanti, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 84 a euro 335. La misura della sanzione è da euro 1.174 a euro 11.741 se il veicolo è utilizzato nelle competizioni previste dagli articoli 9-bis e 9-ter. (2)



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  2. #2
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    Re: Quali sono esattamente i rischi "legali" della scatalizzazione?

    Citazione Originariamente Scritto da Qarlo Visualizza Messaggio
    Semplicemente la marmitta del Px €uro 3 ha un' omologazione diversa da quella del Px o del Px Arcobaleno, quindi pur essendo omologata su un mezzo pressochè identico, prodotto in precedenza e non catalizzato, non sarà omologata su quello catalizzato, che rispetta le normative anti inquinamento.

    Secondo me, le conseguenze sono quelle riportate nell' articolo 79 del c.d.s., ovvero:

    4. Chiunque circola con un veicolo che presenti alterazioni nelle caratteristiche costruttive e funzionali prescritte, ovvero circola con i dispositivi di cui all'art. 72 non funzionanti o non regolarmente installati, ovvero circola con i dispositivi di cui all'articolo 80, comma 1, del presente codice e all'articolo 238 del regolamento non funzionanti, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 84 a euro 335. La misura della sanzione è da euro 1.174 a euro 11.741 se il veicolo è utilizzato nelle competizioni previste dagli articoli 9-bis e 9-ter. (2)
    Ed ecco cosa recita l'ultimo comma dell'art 72:

    13. Chiunque circola con uno dei veicoli citati nel presente articolo in cui alcuno dei dispositivi ivi prescritti manchi o non sia conforme alle disposizioni stabilite nei previsti provvedimenti è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 84 a euro 335.

    In pratica, per come la vedo io (ed alcuni giudici di pace), se sostituisci lo scarico con uno dissimile, allora vìoli l'at. 72, se, invece, lo modifichi, contravvieni all'art. 79 e, solo se sposti la parte terminale dello scarico dalla sua posizione originale, allora infrangi l'art. 78. Certo, puoi andare contro gli artt. 72 e 78 (sostituisci la marmitta e sposti lo scarico) o contro gli artt. 78 e 79 (modifichi la marmitta e sposti lo scarico) contemporaneamente, ma non contro i 3 articoli insieme.

    Ciao, Gino
    Ultima modifica di GiPiRat; 04-02-16 alle 19:41

  3. #3
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    Re: Quali sono esattamente i rischi "legali" della scatalizzazione?

    Allora scusa, se una padella la modifichi al suo interno e nel collettore, lasciando il tubetto di scarico originale, non sei in contravvenzione?



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  4. #4
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    Re: Quali sono esattamente i rischi "legali" della scatalizzazione?

    Citazione Originariamente Scritto da Qarlo Visualizza Messaggio
    Allora scusa, se una padella la modifichi al suo interno e nel collettore, lasciando il tubetto di scarico originale, non sei in contravvenzione?
    Sì, come ho già scritto, contravvieni all'art.79 perché hai modificato la marmitta, anche se all'esterno non si nota.

    Mentre, se alteri il motore o la carrozzeria, oltre alla sola posizione dello scarico, vìoli l'art. 78.

    Ciao, Gino

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