1- Art. 74 del CdS, comma 6: Chiunque contraffà, asporta, sostituisce, altera, cancella o rende illegibile la targhetta del costruttore, ovvero il numero di identificazione del telaio, è punito, se il fatto non costituisce reato, con la sanzione amministrativa del pagamento della somma da euro 2.650 a euro 10.604.
2- Art. 78 del CdS, comma 3: Chiunque circola con un veicolo al quale siano state apportate modifiche alle caratteristiche indicate nel certificato di omologazione o di approvazione e nella carta di circolazione, oppure con il telaio modificato e che non risulti abbia sostenuto, con esito favorevole, le prescritte visita e prova, ovvero circola con un veicolo al quale sia stato sostituito il telaio in tutto o in parte e che non risulti abbia sostenuto con esito favorevole le prescritte visita e prova, ovvero circola senza l’aggiornamento della carta di circolazione, quando prescritto, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 419 a euro 1.682.
Comma 4: Le violazioni suddette importano la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della carta di circolazione, secondo le norme del capo I, sez. II, del titolo VI.
3- Art. 100 del CdS, comma 12: Chiunque circola con un veicolo munito di targa non propria o contraffatta è punito con sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.988 ad euro 7.953.
Comma 14: Chiunque falsifica, manomette o altera targhe automobilistiche ovvero usa targhe manomesse, falsificate o alterate è punito ai sensi del codice penale.
Comma 15: Dalle violazioni di cui ai commi precedenti deriva la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della targa non rispondente ai requisiti indicati. Alle violazioni di cui ai commi 11 e 12 consegue la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo o, in caso di reiterazione delle violazioni, la sanzione accessoria della confisca amministrativa del veicolo. La durata del fermo amministrativo è di tre mesi, salvo nei casi in cui tale sanzione accessoria è applicata a seguito del ritiro della targa. Si osservano le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.
4- Art. 93 del CdS, comma 7: Chiunque circola con un veicolo per il quale non sia stata rilasciata la carta di circolazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 419 a euro 1.682. Alla medesima sanzione è sottoposto separatamente il proprietario del veicolo o l'usufruttuario o il locatario con facoltà di acquisto o l'acquirente con patto di riservato dominio. Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della confisca del veicolo, secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.
Comma 9: chiunque non provveda a richiedere, nei termini stabiliti, il rilascio del certificato di proprietà è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 168 a euro 674. La carta di circolazione è ritirata da chi accerta la violazione; è inviata all'ufficio del PRA ed è restituita dopo l'adempimento delle prescrizioni omesse.
Fermo restando che ognuno è libero di esercitare le proprie scelte, sono convinto che una corretta informazione sulle conseguenze che tali scelte possono comportare può essere d'aiuto per meglio valutarle.
Poi, se si è adulti e vaccinati e si conoscono le conseguenze delle proprie azioni, ci si può comportare come si crede.
Ciao, Gino