Al punto 4 dell'articolo 10 non si parla di imprese, ma di chiunque.
Articolo 10
Vigilanza e sanzioni.
1. Le province e i comuni vigilano sull'applicazione della presente legge.
2. L'esercizio dell'attivitą di autoriparazione da parte di una impresa non iscritta nel registro di cui all'articolo 2 č
punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire diecimilioni a lire trentamilioni e con la
confisca delle attrezzature e delle strumentazioni utilizzate per l'attivitą illecita.
3. L'esercizio, da parte di una impresa, di attivitą di autoriparazione di pertinenza di sezioni del registro di cui
all'articolo 2 diverse da quella in cui l'impresa č iscritta č punito, salvo il caso di operazioni strettamente
strumentali o accessorie rispetto all'attivitą principale, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma
da lire cinquemilioni a lire quindicimilioni e con la confisca delle attrezzature e delle strumentazioni utilizzate per
l'attivitą illecita. Se la violazione sia ripetuta, si fa luogo alla cancellazione dell'impresa dal registro di cui
all'articolo 2.
4. Chiunque viola la disposizione di cui all'articolo 6 č punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da lire centomila a lire cinquecentomila.