Citazione Originariamente Scritto da GiPiRat Visualizza Messaggio
Art. 78 del CdS, comma 3: Chiunque circola con un veicolo al quale siano state apportate modifiche alle caratteristiche indicate nel certificato di omologazione o di approvazione e nella carta di circolazione, oppure con il telaio modificato e che non risulti abbia sostenuto, con esito favorevole, le prescritte visita e prova, ovvero circola con un veicolo al quale sia stato sostituito il telaio in tutto o in parte e che non risulti abbia sostenuto con esito favorevole le prescritte visita e prova, ovvero circola senza l’aggiornamento della carta di circolazione, quando prescritto, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 389 a euro 1.559. Tale sanzione non si applica qualora il veicolo, per esigenze del competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri, personale, affari generali e la pianificazione generale dei trasporti, sia accompagnato dalla prenotazione non scaduta delle prescritte visita e prova».
Comma 4: Le violazioni suddette importano la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della carta di circolazione, secondo le norme del capo I, sez. II, del titolo VI.

Ciao, Gino
Quindi IN TEORIA le modifiche si potrebbero legalizzare, semplicemente portando il veicolo al collaudo?