Una dichiarazione da parte del meccanico, per i lavori eseguiti a regola d'arte (magari la sostituzione di ganasce, cavi, guaine, ecc.).
Ma vi siete letti o no la circolare? Continuate a fare sempre le stesse domande!
Vedi:
1.3
Accertamento dei requisiti di idoneità alla circolazione
La qualificazione e l’iscrizione in uno dei registri costituiscono, come già specificato, i presupposti per la classificazione dei veicoli di interesse storico e collezionistico.
La loro circolazione su strada è, invece, subordinata alla verifica della sussistenza dei requisiti di idoneità alla circolazione.
Tale verifica si specializza, a seconda dei casi, in un mero controllo della persistenza dei requisiti di idoneità alla circolazione (controllo periodico di revisione) ovvero in un accertamento di idoneità alla circolazione mediante visita e prova (articolo 75 CdS) .
L’accertamento tecnico, da effettuarsi tramite visita e prova, è finalizzato alla verifica dei dati di identificazione e della loro corrispondenza alle prescrizioni tecniche ed alle caratteristiche costruttive e funzionali previste dalle norme in vigore alla data di costruzione dei veicoli stessi, nonché alla verifica dei dispositivi imposti da norme cogenti ai fini della circolazione. Per le verifiche e le relative competenze (Ufficio motorizzazione civile (UMC) o Centro prova autoveicoli (CPA)) si rimanda ai contenuti dell’allegato II del decreto, mentre si ritiene opportuno specificarne di seguito la competenza territoriale.
Nel merito, come noto, la competenza territoriale è stabilita secondo quanto previsto dall’art. 236 del Regolamento di esecuzione del CdS: "…. omissis …… presso l'ufficio della Direzione generale della M.C.T.C. competente in relazione alla sede della ditta che ha proceduto alla modifica. Quando quest'ultima è effettuata da più ditte, senza che per ogni stadio dei lavori eseguiti venga richiesto il rilascio di un certificato di approvazione, l'ufficio della Direzione generale della M.C.T.C. competente per la visita e prova è quello nel cui territorio di competenza ha sede la ditta che ha operato l'ultimo intervento in materia". Tale disposizione è da ritenersi applicabile sia agli accertamenti in argomento effettuati dagli UMC sia a quelli di competenza dei CPA.
Inoltre, è fatta salva la specifica competenza dei CPA per gli accertamenti di idoneità alla circolazione a norma dell’art. 75 del CdS di talune categorie di veicoli (es. autobus), così come previsto dalle disposizioni già emanate in materia di ripartizione delle competenze tra
CPA e UMC.
Ciao, Gino